LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2010, n. 55 - Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 30 ottobre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;

Considerato quanto segue:

  1. La Regione intende realizzare una razionalizzazione delle spese regionali, dei propri enti dipendenti, dei soggetti privati partecipati dalla Regione o che percepiscono contributi regionali, anche in attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede disposizioni di razionalizzazione della spesa pubblica da realizzare anche attraverso misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi;

  2. In proposito il Presidente della Giunta regionale ha presentato al Consiglio regionale la comunicazione n. 2 recante 'Prime parziali proposte per la predisposizione di un piano di razionalizzazione della spesa della Regione, degli enti dipendenti, delle societa', fondazioni e associazioni partecipate dalla Regione';

  3. Il Consiglio regionale, a fronte della comunicazione n. 2 svolta dal Presidente della Giunta regionale nella seduta del Consiglio regionale del 14 settembre 2010, ha approvato la risoluzione 14 settembre 2010, n. 12, con la quale ha impegnato la Giunta regionale a predisporre speditamente i provvedimenti normativi attuativi degli obiettivi della comunicazione;

  4. Numerosi enti o organismi interessati dagli interventi normativi di cui al punto 3, sono governati da organi la cui durata coincide con quella della legislatura e il cui rinnovo e' pertanto previsto entro il 20 settembre 2010, a norma dell'articolo 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

  5. Altri enti o organismi, i cui organi non hanno durata coincidente con la legislatura, giungono a scadenza naturale secondo il disposto delle leggi istitutive - e devono pertanto essere rinnovati - nelle more dell'approvazione delle leggi regionali di riorganizzazione degli apparati amministrativi;

  6. In questo contesto si pone anche la situazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) che e' stata oggetto di una complessa...

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