PROVVEDIMENTO 19 luglio 2010 - Modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell''attivita'' peritale di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo VI (disciplina dell''attivita'' peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazio...
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell'attivita' peritale di cui al Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 relativamente alle modalita' di svolgimento della prova di idoneita' dei periti assicurativi;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1
Modifiche all'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 11
del 3 gennaio 2008
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l'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e' modificato come segue:
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il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3. La prova di idoneita' consiste in un esame scritto articolato su due elaborati:
a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 4;
b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa
;
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il comma 4 e' sostituito dal seguente:
4. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera a) del comma 3 sono le seguenti:
a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione;
b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti
;
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il comma 5 e' soppresso.
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il comma 6 e' sostituito dal seguente:
6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100)
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Art. 2
Modifiche all'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 11
del 3 gennaio 2008
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l'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e' modificato come segue:
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il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. La commissione esaminatrice della prova d'idoneita' e' nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed e' composta da:
a) un dirigente dell'ISVAP con funzioni di...
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