DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 200 - Regolamento, recante disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale amministrativo dell''Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell''articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0002)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante il regolamento per la riscossione e per la ripartizione degli onorari e delle competenze spettanti all'Avvocatura dello Stato, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009;

Ritenuta l'opportunita', in conformita' al predetto parere, di subordinare transitoriamente il diritto alla ripartizione degli onorari del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, oltre che alla presenza in servizio, alla sola ineccepibilita' della condotta sul piano disciplinare, in attesa dell'auspicato apprestamento di specifici ed obiettivi strumenti di misurazione della produttivita' del personale medesimo, adeguati alla peculiarita' delle funzioni dell'Avvocatura, allo stato non ancora individuati;

Sulla proposta dell'Avvocatura generale dello Stato;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Fondo di perequazione

  1. Al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono:

    1. gli importi relativi all'attivita' di segretario di collegi arbitrali riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    2. una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo dell'art. 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»:

    4. E' istituito presso l'Avvocatura generale dello

    Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo e' attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo e' attribuita, altresi', una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 21 del citato testo unico di cui al regio decreto

    30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'art. 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia

    8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei

    Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del...

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