Responsabilità penale e attività medica in equipe

AutoreSara Bravi
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Negli ultimi anni la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha dovuto affrontare un numero sempre più consistente di procedimenti attinenti la responsabilità penale medica per lesioni, più o meno rilevanti, cagionate a pazienti.

Accanto al problema della prova circa il nesso di causalità tra l'operato del medico e le lesioni cagionate, ampiamente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza e recentemente affrontato in termini, si ritiene risolutivi, dalla Cassazione a Sezioni unite, numerose problematiche giuridiche sono emerse, altresì, con riferimento ad interventi compiuti in équipe, ovvero posti in essere da più soggetti in collaborazione tra loro.

Attualmente, infatti, le prestazioni medico-chirurgiche di un certo rilievo - e non solo - vengono normalmente eseguite non più dal singolo, ma da una pluralità di soggetti, medici e paramedici, inseriti all'interno di una struttura più ampia ed organizzati secondo precisi criteri di ripartizione delle competenze.

Tale fenomeno - che si ricollega al proliferare delle specializzazioni mediche (comportanti complesse misure diagnostiche e terapeutiche), nonché al fortissimo aumento del numero dei pazienti - determina l'insorgere di delicate problematiche circa i criteri di attribuzione della responsabilità penale all'interno dell'équipe in presenza di una condotta colposa lesiva degli interessi del paziente.

Si pone, infatti, il problema di stabilire a se e a quali condizioni il singolo soggetto, partecipe del gruppo, possa essere chiamato a rispondere della condotta colposa posta in essere da altri componenti e sino a che punto si estenda il suo dovere di prudenza, diligenza, e perizia nell'attività svolta.

La giurisprudenza maturata sul punto negli ultimi anni ha individuato due principi fondamentali operanti in materia: la divisione degli obblighi tra i componenti dell'équipe e il principio di autoresponsabilità, secondo cui ogni componente del gruppo risponde delle inosservanze inerenti le sue competenze specifiche (in tal senso, Cass. pen., sez. IV, 24 novembre 1999, n. 5311; Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2000, n. 1410).

In presenza di attività medica in équipe, la regola generale è che ciascuno risponde soltanto dell'inosservanza delle regole di prudenza, diligenza e perizia relative allo specifico settore in cui opera, poiché tale forma di intervento professionale presuppone, come tale, un atteggiamento di fiducia dei singoli componenti rispetto al corretto...

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