CIRCOLARE 21 dicembre 2001, n. 592 - Procedimento penale davanti al giudice di pace, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Indicazioni riguardanti gli adempimenti di cancelleria

Ai signori Presidenti delle Corti di appello Ai signori Procuratori generali presso le Corti di appello

Premessa.

Il prossimo 2 gennaio 2002 entrera' in vigore la disciplina relativa alla competenza penale del giudice di pace, contenuta nel decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e nel relativo regolamento di esecuzione (decreto ministeriale 6 aprile 2001, n.

204).

Si ritiene opportuno, anche in considerazione di taluni aspetti inediti di tale normativa, fornire agli uffici alcune indicazioni in ordine agli adempimenti riguardanti il procedimento.

Preliminarmente, si rileva che il succitato decreto legislativo prevede (art. 2), l'applicabilita' (salvo che per gli istituti espressamente disciplinati in modo specifico e per altri di cui e' disposta l'espressa esclusione) delle disposizioni del codice di rito e della relativa disciplina attuativa (decreto legislativo n. 271 del 1989); dal canto suo, il regolamento d'esecuzione (decreto ministeriale n. 204 del 2001) prevede (art. 26), per quanto ivi non disciplinato, l'osservanza del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale (decreto ministeriale n. 334 del 1989).

Tutte le accennate disposizioni troveranno pertanto applicazione, nei limiti della compatibilita' con la specifica disciplina, anche nel rito davanti al giudice onorario, cosicche', in tali limiti, esse rimarranno dato normativo di riferimento anche per quanto riguarda gli adempimenti di cancelleria richiesti dal nuovo rito penale.

  1. Tenuta dei registri.

    Per quanto riguarda la tenuta dei registri obbligatori, l'art. 3 del decreto ministeriale n. 204 del 2001 richiama le previsioni del decreto ministeriale del 14 marzo 2001 che, conformemente a quanto disposto dall'art. 51, ultimo comma, del decreto legislativo, ha approvato i registri per il procedimento penale davanti al giudice di pace.

    In ordine alle modalita' di tenuta l'art. 3, comma 3, del regolamento richiama inoltre le disposizioni dei capi I, principi generali, e II, tenuta informatizzata, del regolamento sulla tenuta dei registri (decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264).

    In particolare, il decreto ministeriale 14 marzo 2001 ha dettato la disciplina dei registri per il procedimento innanzi al giudice di pace.

    Al riguardo, va segnalato che in detto decreto e' espressamente stabilito che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989 e successive modificazioni.

    Vanno quindi richiamati i noti principi generali in materia di registri, tra i quali quelli sulla ufficialita' e obbligatorieta', nonche' l'obbligo della c.d. chiusura giornaliera, con riferimento alle impugnazioni, secondo le direttive emanate, da ultimo, con la circolare n. 586 diramata dalla direzione generale degli affari penali in data 27 aprile 2001.

    Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento. viene ribadita la facolta' di utilizzo di registri sussidiari senza carattere ufficiale.

    Infine, con una specifica disposizione (art. 2 del decreto ministeriale 14 marzo 2001), si e' espressamente autorizzata la tenuta in forma cartacea, secondo i modelli di cui ai relativi decreti ministeriali, dei registri, sino alla fornitura dei modelli informatizzati.

    Per quel che riguarda poi i modelli dei registri, si segnala che nel procedimento davanti al giudice di pace continueranno ad essere utilizzati taluni registri ordinari, analiticamente indicati nel comma 3 dell'art. 1 del decreto del 14 marzo 2001.

    In particolare, trattasi degli attuali registri modelli 27, 28, 29, 30, 31, 34, 42, che saranno utilizzati, anche dagli uffici del giudice di pace.

    Il registro mod. 25 (registro delle deleghe per le funzioni di pubblico ministero in udienza), a suo tempo in uso nelle Procure presso le preture, ed ora nelle procure presso i tribunali, sara' tenuto anche in relazione ai procedimenti di competenza del giudice di pace.

    In riferimento, poi, ai registri modelli 44 - registro delle notizie di reato (ignoti), e 45 registro degli atti non costituenti notizie di reato, si segnala l'opportunita' che i procedimenti per reati di competenza del giudice di pace in essi inseriti siano indicati con modalita' tali da rendere gli stessi facilmente individuabili, ad esempio utilizzando la sigla Gdp, o simili.

    Del tutto nuovi sono, invece, i registri qui di seguito elencati

    registro delle attivita' del pubblico ministero nei procedimenti davanti al giudice di pace (mod. 21-bis); registro generale dell'ufficio del giudice di pace circondariale (mod. 20-bis); registro generale del giudice di pace (mod. 16-bis); registro delle udienze dibattimentali (mod. 33-bis); registro delle impugnazioni davanti al tribunale in composizione monocratica (mod. 7-bis); registro del giudice di pace dell'esecuzione (mod. 32-bis); registro dell'esecuzione di provvedimenti irrevocabili (mod.

    36-bis).

    I nuovi registri modelli 21-bis e 36-bis sono tenuti dagli uffici di procura presso il tribunale.

    Il registro mod. 20-bis e' tenuto presso gli uffici del giudice di pace ove ha sede il tribunale del circondano in cui e' compreso il giudice territorialmente competente (giudice di pace circondariale).

    I registri modelli 16-bis, 32-bis e 33-bis sono tenuti dagli uffici del giudice di pace.

    Il registro mod. 7-bis e' tenuto dal tribunale.

    Totalmente innovativo e' il registro delle attivita' del pubblico ministero (mod. 21-bis). Tale nuovo registro, previsto esclusivamente per i procedimenti di competenza dei giudice di pace, e strutturato in modo tale da contenere, oltre ai dati gia' oggi riportati nel registro di cui all'art. 335 codice di procedura penale anche quelli attinenti ai rapporti intercorrenti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, sia anteriormente che successivamente alla "iscrizione" della notitia criminis, nonche' i dati relativi agli adempimenti legati al nuovo istituto del ricorso immediato al giudice. Infatti, nell'art. 3, comma 2, del regolamento si precisa che "tutte le attivita' del pubblico ministero nei processo davanti al giudice di pace" sono annotate in apposito registro.

    Pertanto, tale registro assolve ad un duplice scopo: da una parte svolge la funzione tipica del mod. 21 (iscrizione cronologica delle notizie di reato, da inserirsi nella colonna 4 e dalla cui data decorrono i termini per la chiusura delle indagini preliminari); dall'altra, serve alla mera protocollazione degli atti che pervengono nella segreteria del pubblico ministero, anche prima del momento in cui e', sulla base della nuova disciplina, prevista l'iscrizione della notitia criminis (art. 14 del decreto legislativo; art. 7 del regolamento).

    Va evidenziato che l'annotazione di tali atti sul registro e' adempimento che va effettuato anche quando la notizia di reato non sia stata acquisita direttamente dal pubblico ministero, ne sia stata trasmessa dalla polizia giudiziaria.

    Passando ora ad analizzare in dettaglio la struttura del registro mod. 21-bis, si rileva che alle colonne 1 e 2 vanno, rispettivamente, annotati il numero d'ordine e la data di arrivo del primo atto pervenuto nella procura. Tali adempimenti consentono l'apertura di un fascicolo, come si e' gia' notato, anche prima dell'iscrizione ex art. 335 codice di procedura penale.

    La nuova disciplina, che prevede che la polizia giudiziaria possa condurre indagini ancora prima della investitura diretta da parte del pubblico ministero, determina riflessi anche in ordine alla tenuta del registro in questione.

    Infatti, in tale procedimento, normalmente la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta (art. 11, comma 1, del decreto legislativo); in questa ipotesi la data di ricezione della relazione, che potrebbe corrispondere a quella del primo atto con cui il pubblico ministero e' informato della notizia di reato, dato dunque da registrarsi, oltre che nella colonna 2, anche nella colonna 4 come formale iscrizione, va inserita anche nella colonna 18, dedicata appunto alla relazione trasmessa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.

    La polizia giudiziaria puo', prima della trasmissione della relazione, richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di atti specifici, ovvero di interrogatori, perquisizioni o sequestri; in tal caso, la segreteria del pubblico ministero dovra' annotare, alle colonne 1 e 2, rispettivamente, il numero d'ordine e la data di arrivo della richiesta. Anche in tali casi, la ricezione della richiesta della polizia giudiziaria potra' portare all'iscrizione (sempre nella colonna 4) della notitia criminis, nell'ipotesi a cui fa riferimento l'art. 8, comma 2 del regolamento (assunzione immediata da parte del pubblico ministero della direzione delle indagini).

    Gli stessi dati saranno riportati anche alle colonne 16 e 17, appositamente dedicate all'autorizzazione del pubblico ministero al compimento di specifici atti: da tale adempimento derivera' la formazione di fascicolo, eventualmente anche ai fini degli adempimenti prescritti dall'art. 366 codice di procedura penale (deposito dei verbali degli atti compiuti).

    Va inoltre precisato che, con il deposito della relazione presso l'autorita' giudiziaria, la polizia giudiziaria richiede l'autorizzazione alla citazione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace (art. 11, comma 2 del decreto legislativo). Ricevuta la relazione, il pubblico ministero se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato (art. 15 decreto). Tali indicazioni vanno annotate nella colonna 30.

    Nella diversa ipotesi, di diretta acquisizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero il procedimento puo' svilupparsi secondo differenti modalita' disciplinate dall'art. 12 del decreto legislativo: le relative iscrizioni vanno effettuate alle...

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