Spese di patrocinio stragiudiziale nella assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti

AutoreEdgardo Colombini
CaricaIspettore assicurativo
Pagine793-802

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La sentenza n. 11606 della III Sez. della Corte di cassazione civile del 31 maggio 2005 (in Arch. giur. circ. e sin. strad. 2005, pag. 926) ritorna sul controverso - specie da parte delle compagnie di assicurazione - argomento della ripetibilità o meno delle spese legali in sede stragiudiziale, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della rca, per il risarcimento del danno, affermando il principio che «nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali».

Il punto focale della motivazione è rappresentato dal richiamo al principio di uguaglianza delle parti e «al correlativo diritto di difesa, garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, rispetto al quale il contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile presupposto. È ciò che accade nel procedimento per il risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale. Esso inizia con la spedizione della lettera raccomandata inviata dal danneggiato all'assicuratore dell'auto del presunto danneggiato, al fine di consentire fra le parti una prima verifica della rispettiva pretesa e, quindi, di conseguire l'eventuale composizione bonaria della vertenza. Non è dubbio che l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, composto di vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo, non è di agevole conoscenza da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per l'adempimento delle relative formalità. Tale rilievo vale, perciò, a far riconoscere le spese stragiudiziali come conseguenza del fatto lesivo, ma non sposta il tema della decisione, che è quello di stabilire se il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso ovvero, nel caso contrario, se la negazione di tale diritto venga a costituire una violazione del diritto di difesa del danneggiato. Vale allora considerare che l'intervento di un professionista, sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall'art. 5 ultimo comma legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di cassazione (Cass. 12 ottobre 1998 n. 11090 in Giust. civ. 1999, I, 422) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia».

Da rilevare che alle spese di un legale di fiducia vengono equiparate quelle di un perito di fiducia - come si è potuto leggere - non dimenticandosi che nell'ottica del riconoscimento delle spese di assistenza per la definizione del risarcimento di un danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è assimilata all'attività del professionista forense quella delle agenzie di pratiche infortunistiche.

Valga in proposito il richiamo alla sentenza del Tribunale civile di Bologna, sez. II del 20 dicembre 1999 (in Arch. civ. 2000, pag. 864), in cui era dato di leggere che «l'opera svolta dagli agenti di pratiche infortunistiche, che si estrinseca sostanzialmente in attività di consulenza ed assistenza in favore del danneggiato da sinistro stradale, volta al fine di giungere a transazione con la compagnia assicuratrice del responsabile, è totalmente assimilabile all'attività del professionista forense, e tale assimilazione, osserva il collegio, riguarda tanto il profilo della qualificazione astratta del rapporto giuridico che si perfeziona e degli atti compiuti, quanto quello della normativa applicabile, che - per costante insegnamento della giurisprudenza - è quella che regola, sul punto, l'esercizio della professione forense».

Come è noto, le agenzie di infortunistica svolgono la loro attività in forma individuale o societaria assistendo - tra l'altro - in sede stragiudiziale quanti - danneggiati da un sinistro della circolazione stradale - intendono ottenere un risarcimento dalla compagnia assicuratrice del civilmente responsabile.

Ci ricorda il BONAZZI (Agenzia di infortunistica stradale e risarcibilità delle spese di consulenza, in Arch. giur. circ. e sin. strad. 2000, pag. 866) che «la vita delle prime agenzie di infortunistica non è stata facile: ai titolari delle suddette agenzie è stato contestato il reato di esercizio abusivo di professionePage 794 forense ritenendo che l'attività esercitata, anche se in via stragiudiziale, fosse di competenza esclusiva degli iscritti all'albo degli avvocati. Le agenzie di infortunistica si sono poi scontrate con la resistenza della classe forense che si è vista depauperata di un'attività ad essa riservata, anche se bisogna aggiungere che l'attività di infortunistica stradale, pur se svolta da avvocati, è stata sempre vista dalla classe forense come attività legale di serie B. Il problema della legalità dell'attività svolta dalle infortunistiche stradali oggi può dirsi definitivamente superato. La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo. Al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 c.c. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita».

Ed è in quest'ottica che, per parte nostra, propendiamo a parlare genericamente - per la fase stragiudiziale delle pratiche di risarcimento danni - di spese di patrocinio sulle quali si confrontano, da un lato, i sostenitori del loro riconoscimento sempre e in ogni caso a carico della compagnia assicuratrice che provvede alla liquidazione del danno, e, dall'altro, quanti lo escludono in ogni caso o, quanto meno, operano una qualche distinzione nella casistica in esame.

La prima corrente di pensiero è indubbiamente maggioritaria sia in giurisprudenza che in dottrina, così come evidenziato da GALLONE - che ne è propugnatore - in una accuratissima e documentata disamina in cui affronta con logica rigorosa questa problematica (Le spese di assistenza stragiudiziale nel codice delle assicurazioni, in Arch. giur. circ. e sin. strad. 2006, pagg. 123 e segg.), di cui si era già occupato in precedenza (GALLONE e PETTI, Il danno alla persona e alle cose nell'assicurazione per la RCA - Tomo I - Torino 2005, pag. 613).

La sentenza della Corte Suprema dianzi ricordata, come l'altra citata dal GALLONE (Cass. civ. 12 ottobre 1998 n. 10090, in Giust. civ. 1999, I, 122), rappresentano in pratica l'approdo di un percorso che viene da lontano.

Il 25 settembre 1979 la Pretura di Milano con sua decisione n. 6794 (in Arch. giur. circ. e sin. strad. 1979, pag. 959) aveva infatti già sostenuto come «non possa negarsi il buon diritto del danneggiato a farsi assistere anche nella fase stragiudiziale da un legale di fiducia, non potendo condividersi la tesi che nega, nel periodo di rispetto ex art. 22, la liquidazione degli onorari quale ulteriore componente del danno risarcibile. La complessità della L. 990 e le controversie interpretative che ha suscitato, ben giustificano l'assistenza legale, ritenuta necessaria dal danneggiato. Ed è, d'altra parte, pacifico che questi non assume con l'assicurazione obbligatoria la veste di assicurato, che sola potrebbe legittimare la mancata liquidazione delle spese di assistenza tecnico-legale. Tale opinione, mutuata dalla migliore dottrina, potrà semmai far dubitare che il sistema della L. 990, ed in specie della condizione di proponibilità, sia effettivamente il mezzo più economico per i sinistri più lievi; ma non può certo portare a diminuire la complessità, specie per il profano, della normativa od a formarne l'interpretazione».

Nello stesso senso si sarebbe pronunciato poco dopo il Tribunale di Massa (28 novembre 1979 n. 366, in Arch. giur. circ. e sin. strad. 1980, pag. 494) affermando che, pur avendo l'art. 22 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 prevista la improponibilità dell'azione di risarcimento danni prima che siano decorsi 60 giorni dall'invio della raccomandata r.r. all'assicuratore, ciò non vuol però dire che «in quel periodo di 60 giorni non possa svolgersi, con possibilità di chiederne poi il rimborso spese, alcuna attività legale (ad esempio un'istruttoria preventiva): devono anzi ritenersi perfettamente lecite quelle spese che o sono dettate dall'urgenza o sono volte al raggiungimento di quel bonario accordo che è il fine dell'art. 22. La legge, invero, vuole che le parti arrivino ad un componimento della questione e vuole anche, quindi, che vengano fatte quelle spese che sono necessarie per arrivarvi. Il comune cittadino, quando subisce un danno alle cose, ha necessità, come vedremo meglio in seguito, di rivolgersi ad un legale e le spese necessarie per la sua tutela sono un danno diretto: né più né meno come è un danno diretto il dover compensare il carrozziere che ripara la macchina. La responsabilità delle spese legali, dunque, deriva dalle norme sul risarcimento del danno e non si tratta di questione che può essere risolta in base alle norme sulle tariffe professionali. Il danneggiato che si rivolge ad un professionista per essere assistito in quelle trattative...

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