Le misure di prevenzione patrimoniali trovano applicazione in tema di terrorismo internazionale

AutorePiero Grillo
Pagine137-139

Page 137

Nel decreto legge 18 ottobre 2001 n. 374 «Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale» convertito nella legge 15 dicembre 2001 n. 438 è contenuta una norma che riguarda il procedimento di prevenzione, che - pur nella sua formulazione laconica - ha una portata amplissima.

L'articolo 7, intitolato Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo, dispone: «1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale"».

L'art. 18 cit. a seguito della novella, risulta così formulato per la parte che ci riguarda:

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965 n. 575 si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongono in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale (artt. 422-437) o dagli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale

...

La norma va coordinata con l'art. 1 della legge, che, al primo comma, ha introdotto la fattispecie delittuosa di cui all'art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), nonché con la modifica dell'art. 7 del codice penale (al n. 1 dopo le parole «delitti contro la personalità dello Stato» è aggiunta la seguente «italiano») 1.

Il dichiarato intento del legislatore è quello esposto nella relazione governativa:

Articolo 7. La norma integra il dispositivo della legge n. 152 del 1975, prevedendo l'estensione anche a coloro che, in gruppo o separatamente, pongano in essere atti preparatori indirizzati a concretizzare reati di stampo terroristico, delle particolari misure di prevenzione, di cui alla legge n. 575 del 1965. La disposizione è volta ad utilizzare anche nell'ipotesi di contrasto alla criminalità di stampo terroristico le misure di prevenzione e gli strumenti di controllo patrimoniale attualmente impiegati nel settore della criminalità mafiosa e per altre gravi tipologie di reato

.

Forse l'intervento sull'art. 18 della legge 152 del 1975 è ridondante rispetto alle finalità del legislatore che potevano essere più correttamente attuate con una novella sull'art. 14 della legge n. 55 del 1990, che secondo alcuni 2 costituiva una norma che aveva rivisto e definitivamente delimitato l'ambito di applicazione dal punto di vista patrimoniale del la legge n. 575 del 1965.

Tuttavia la scelta del legislatore di operare sulla norma dell'art. 18 della legge n. 152/75, ritenendola ancora in vigore sotto l'aspetto patrimoniale, sembra confermare l'opinione di coloro 3 che ritenevano, anche dopo la legge n. 55 del 1990, che le misure patrimoniali potevano essere applicate anche nei confronti dei soggetti indicati nella suddetta norma.

Passando alle conseguenze pratiche della novella, deve rilevarsi che in base al rinvio normativo contenuto nell'art. 18 cit. sia le misure di prevenzione personali (art. 2 della legge del 1965) che le misure patrimoniali (artt. 2 ter, 3 quater e quinquies della legge n. 575 del 1965) potranno essere applicate nei confronti di persone indiziate di far parte di organizzazioni internazionali di terrorismo o di avere, anche individualmente, commesso delitti con finalità di terrorismo.

L'applicazione della misura personale.

L'emergenza terroristica ha indotto il legislatore ad agire immediatamente servendosi degli strumenti tecnici per adesso apprestati dall'ordinamento.

Per il dichiarato scopo di applicare al terrorismo internazionale le misure di prevenzione patrimoniali ci vedremo ancora costretti a dover operare secondo gli schemi consueti del collegamento fra misura di prevenzione personale e misura patrimoniale.

Invero, nel caso del terrorismo internazionale lo strumento della misura di prevenzione personale si presenta ancor più come un arcaico relitto del nostro sistema, rimasto nell'ordinamento in quanto...

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