Circolazione con patente ritirata in attesa della sospensione: si applica l'art. 218 c.s.

AutoreBorri Renato
Pagine231-234
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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2012
LEGITTIMITÀ
evidenziato dal giudice di appello, questa ricostruzione è
avallata anche dall’interpretazione operata dalla Corte co-
stituzionale nella sentenza n. 330 del 1998, con la quale si
è statuito che pur essendo essa classif‌icata come sanzione
accessoria, requisito imprescindibile per garantirne l’eff‌i-
cacia è l’immediatezza dell’intervento della P.A., il quale
si connota, oltre che per un prof‌ilo punitivo, anche e so-
prattutto per la funzione preventiva, mirando ad impedire
che il conducente colto in violazione delle norme previste
attinenti al c.d.s. prosegua in un’attività potenzialmente
creativa di pericoli ulteriori. Lo stesso giudice delle leg-
gi ha aggiunto che, proprio nel caso particolare previsto
dall’art. 218 c.d.s., l’attività dell’agente accertatore è da
considerarsi strumentale rispetto alla successiva appli-
cazione della sanzione da parte del prefetto, della quale
anticipa gli effetti e l’effettività della misura sospensiva
rimane assicurata proprio dal ritiro della patente, la quale
viene messa rapidamente a disposizione del prefetto. L’an-
ticipazione della sanzione risponde, dunque, alla neces-
sità di garantire immediatamente le anzidette f‌inalità di
prevenzione; mentre poi l’iter si completa attraverso l’ac-
quisizione degli ulteriori elementi da parte del prefetto,
che possono portare alla conseguente conferma, oppure
alla revoca, del provvedimento adottato dall’agente, il
che si pone in evidente armonia con l’impostazione siste-
matica complessiva del codice della strada, che non può
considerarsi in contrasto col principio di buon andamento
della P.A.
Pertanto, la violazione riconducibile all’art. 216,
comma sesto, c.d.s. trova applicazione nei casi in cui la
circolazione abusiva sia avvenuta nel periodo di vigenza
della sanzione accessoria propria del ritiro della patente
di guida (cfr, per riferimenti, Cass. n. 12617 del 2006 e
Cass. n. 18276 del 2007), mentre l’art. 218, comma sesto,
c.d.s. si applica quando la circolazione abusiva si rea-
lizza anche nel corso del periodo di ritiro della patente
preordinata alla irrogazione della sua sospensione, della
quale anticipa l’eff‌icacia (e di cui, perciò, persegue la
stessa funzione), oltre che, naturalmente, quando la sud-
detta circolazione illecita si verif‌ichi successivamente al
momento dell’adozione formale del provvedimento di so-
spensione della patente. Del resto (come sottolineato già
dalla citata sentenza della Cass. pen. n. 10310 del 1997),
equiparare la condotta di chi, ponendosi alla guida di un
veicolo, si sottrae ad una sanzione accessoria già in atto
per una violazione già def‌inita, con l’analogo comporta-
mento di chi pone in essere un’omologa condotta nel corso
del procedimento amministrativo non ancora conclusosi
con l’adozione del provvedimento rispetto al quale il ritiro
del documento ha un signif‌icato solo prodromico, signif‌i-
cherebbe conf‌igurare lo stesso trattamento per situazioni
completamente diverse in contrasto col principio di ugua-
glianza e non si comprenderebbe quale ragione giustif‌ica-
trice possa aver ispirato il legislatore nel prevedere in
norme distinte, anziché in un’unica previsione, quella che
avrebbe dovuto considerarsi la medesima fattispecie (art.
216 e 218 c.d.s.).
Poiché la sentenza impugnata è stata basata sui riferiti
principi ed è stata supportata da un’adeguata ed univoca
motivazione riconducibile all’esatta interpretazione de-
gli stessi anche con riferimento ai richiamati precedenti
giurisprudenziali (ivi compresa la sentenza della Corte
costituzionale n. 330 del 1998), essa non merita censura,
rivelandosi, invece, infondato il ricorso avverso la medesi-
ma formulato.
In def‌initiva, quindi, si riconferma che sembrano emer-
gere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art.
380 bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta infondatezza del
ricorso in questione”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e pro-
poste contenuti nella relazione di cui sopra nei riguardi
della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle
parti (non essendo risultate depositate memorie a tal f‌ine
e non essendo comparso alcuno all’adunanza camerale);
che, pertanto, il ricorso deve essere respinto senza che
si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della
presente fase in difetto della costituzione degli intimati.
(Omissis)
CIRCOLAZIONE CON PATENTE
RITIRATA IN ATTESA
DELLA SOSPENSIONE:
SI APPLICA L’ART. 218 C.S.
di Renato Borri (*)
La sospensione della patente di guida consiste nella
privazione della sua validità per un certo periodo di tem-
po. L’eff‌icacia di tale provvedimento sospensivo può essere
a tempo determinato o indeterminato. Più precisamente,
la sospensione della validità del documento può essere
disposta:
- Come provvedimento a tempo indeterminato, quando,
a seguito di visita medica (fatta in caso di rinnovo o di
revisione), l’interessato risulti temporaneamente privo
dei requisiti psico-f‌isici prescritti dall’art. 119 c.s.. In que-
sto caso la sospensione dura f‌inché l’interessato non provi,
producendo idonea documentazione medica, il recupero
degli stessi. Il provvedimento, in questi casi, è disposto
direttamente dall’uff‌icio provinciale del Dipartimento dei
Trasposti Terrestri.
- Come sanzione accessoria, conseguenza immediata e
diretta di violazioni delle norme di comportamento del Co-
dice della Strada (es. superamento dei limiti di velocità di
oltre 40 km/h, marcia contromano, sorpasso pericoloso, in-

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