Sentenza nº 330 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 1998

RelatoreCesare Ruperto
Data di Resoluzione24 Luglio 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 330

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel procedimento civile vertente tra Borrelli Giancarlo e Prefettura di Salerno, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Borrelli Giancarlo, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

uditi l'avvocato Franco Miglino per Borrelli Giancarlo e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996, questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3, 24, commi 1 e 2, e 97, comma 1, della Costituzione - dell'art. 218, commi 1 e 2, del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), nella parte in cui prevede l'immediato ritiro della patente di guida da parte dell'organo accertatore.

    Osserva il giudice a quo come il provvedimento sanzionatorio della sanzione accessoria della patente di guida, di cui ai primi due commi dell'art. 218 del codice stradale presenti la singolarità di venir emanato successivamente alla sua materiale esecuzione, in quanto la patente é ritirata sulla scorta del mero accertamento del verbalizzante senza la possibilità di immediate contestazioni circa la sua attendibilità. Infatti l'organo accertatore invia la patente entro cinque giorni al prefetto, il quale provvede entro quindici giorni.

    Secondo il rimettente, la sospensione da parte del prefetto costituisce attività automatica, risultando la sanzione "atto dovuto", svincolato da qualsiasi valutazione discrezionale e assunta inaudita altera parte, senza che il contravventore possa far valere le proprie ragioni prima dell'esecuzione del provvedimento. Anzi, la mancata partecipazione del trasgressore al procedimento verrebbe a porsi in contrasto con i princìpi di cui alla legge n. 241 del 1990 e, per questa via, anche con la garanzia di imparzialità ed il precetto di buon andamento espressi dall'art. 97 della Costituzione.

    Il Pretore richiama quindi un'altra ipotesi di sanzione accessoria prevista dal codice stradale: il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 211, dove, a séguito della contestazione, l'interessato può esporre le proprie ragioni prima dell'esecuzione del provvedimento; ed osserva come l'eliminazione di un piccolo manufatto assuma un'entità assai meno grave della sospensione in argomento: la rimozione dell'opera abusiva avverrebbe qui nel rispetto della regola generale accessorium sequitur principale. Viceversa la...

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