Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO (P.A.M.) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le altre giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n.

103; Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO (P.A.M.) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta

L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO (P.A.M.) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita'...

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