Parziale annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, concernente .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto in data 12 febbraio 2003, con il quale l'A.N.G.T. - Associazione nazionale guide turistiche, nella persona del legale rappresentante, chiede che venga annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, di recepimento dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, nella parte relativa ai criteri per l'esercizio della attivita' di guida turistica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il parere espresso dalla Sezione prima del Consiglio di Stato nella adunanza del 3 dicembre 2003, n. 3165/2003, il cui testo si allega al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; Considerato che il Consiglio di Stato, con il suddetto parere, ha ritenuto che il ricorso straordinario debba essere accolto, con annullamento in parte qua delle impugnate disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002; Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali;

Decreta

Nei sensi indicati nel parere del Consiglio di Stato, e' annullato l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002.

Dato a Roma, addi' 27 aprile 2004

CIAMPI La Loggia, Ministro per gli affari regionali

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della Sezione prima - 3 dicembre 2003 N. sezione 3165/2003

Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dall'Associazione nazionale guide turistiche, per l'annullamento in parte qua del D.P.C.M in data 13 settembre 2002, recante «Recepimento dell'accordo tra Stato, regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».

La sezione Vista la relazione trasmessa con nota prot. n.

A.R./5337/83/1.5.2.4.9.4 in data 17 luglio 2003, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali - Ufficio I - Ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Cesare Lamberti; Premesso quanto esposto nella relazione dell'Amministrazione riferente e nel ricorso straordinario; Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2002, n. 225, sono stati approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, definiti dall'accordo fra lo Stato e le regioni e province autonome, preso in sede di conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

Secondo la ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, l'art. 1, comma 2, del decreto e l'art. 1, n. 6, lettera g) ed n) dell'accordo allegato, in particolare, rinviano alle normative regionali di settore - e pertanto semplicemente e in bianco - la definizione dei requisiti e delle modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le disposizioni abdicano in tale modo alla potesta' statale di fissazione degli indispensabili principi fondamentali riaffermata dall'art. 2, comma 4, lettera g), della legge n. 135/2002, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinare i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di profili omogenei ed uniformi.

Sempre ad avviso dell'associazione ricorrente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'applicare alla professione di guida turistica il nuovo disposto dell'art. 117 della Costituzione, avrebbe ritenuto assorbente il carattere turistico rispetto al carattere professionale di tale attivita'. Sia pur nel contesto del turismo quale oggetto della competenza regionale esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 4, lo svolgimento delle attivita' connesse non e', non e' invece, separabile da aspetti professionali da sottoporre alla competenza concorrente dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 3. Il permanere dell'intervento statale e' vieppiu' giustificato dalla circostanza che non solo le professioni, ma anche la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali appartengono al novero della legislazione concorrente.

Cio' premesso, la ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, ha addotto che l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 concreterebbe la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, lettera g)...

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