Dibattimento particolarmente complesso e sospensione dei termini custodiali

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    Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente, Casi di procedimento per decreto (1997, 523); Codice di procedura penale e Sezioni Unite (1995, 327); Esigenze professionali del difensore e sciopero di categoria (1996, 163); Garanzie di libertà del difensore (1997, 831); Il difensore delle parti private nel nuovo processo penale (1995, 721); L'irrevocabilità delle sentenze e dei decreti di condanna (1997, 715); La contestazione a catena (1997, 251); La conversione della pena pecuniaria nei confronti del condannato insolvibile (1999, 91); La L. 8 agosto 1995, n. 332: orientamenti giurisprudenziali (1996, 309); La magistratura antimafia (1995, 1069); La presunzione di innocenza (1998, 893); La rimessione dei processi (1995, 935); La richiesta di giudizio abbreviato (1997, 89); La riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione (1995, 525); La scelta delle misure cautelari personali (1995, 159); L'esame di persona imputata in un procedimento connesso (1996, 937); L'estradizione (1996, 655); L'udienza preliminare nell'evoluzione giurisprudenziale (1996, 483); L'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche (1996, 823); La procura alle liti nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione (1997, 379); Il nuovo art. 513 c.p.p. (1998, 125); Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione (1998, 637); Persona offesa dal reato: possibilità di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione (1998, 765).


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Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui esclude poteri di ufficio del giudice in tema di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare, nella fase dibattimentale.

    Corte cost., 15 luglio 1997, n. 238 (ud. 19 giugno 1997), Alberga.


La sospensione dei termini della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., per la particolare complessità del dibattimento, non è limitata ai soli giorni in cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza, ma si estende all'intero periodo, comprensivo quindi degli intervalli (cosiddetti «tempi morti») tra un'udienza e l'altra.

    Cass. pen., sez. un., 24 luglio 1996, n. 17 (c.c. 19 giugno 1996), Puglia.


La sospensione prevista dall'art. 304 comma 2 computa non solo i giorni in cui si sono tenute le udienze e quelli impiegati per la deliberazione delle sentenze (come nel caso del congelamento dei termini previsto dall'art. 297 quarto comma), ma anche i «tempi morti» e quindi tutto il periodo di tempo in cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza.

    Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 1991, Alleruzzo.


La norma di cui all'art. 304 comma 2 non si riferisce esclusivamente ai termini complessivi di custodia cautelare ma opera anche nei confronti dei termini intermedi e di fase.

    Cass. pen., sez. un., 28 ottobre 1991, Alleruzzo.


L'ordinanza che, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, c.p.p., dispone nella fase del giudizio la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, può essere legittimamente adottata anche prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, e ciò sia in quanto la fase predetta, cui la norma espressamente si riferisce, comprende anche quella degli atti introduttivi al dibattimento, sia perché la particolare complessità del dibattimento stesso può immediatamente apparire palese, ancor prima della relativa dichiarazione di apertura e dell'ammissione dei testi di accusa e difesa, in considerazione del numero degli imputati, della vastità delle imputazioni, della gravità dei reati e del numero dei testimoni semplicemente indicati dalle parti nelle rispettive liste.

    Cass. pen., sez. II, 23 dicembre 1996, n. 4593 (c.c. 19 novembre 1996), Foria.


In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l'art. 1 del decreto legge 1 marzo 1991, n. 60, convertito dalla legge 22 aprile 1991, n. 133 (recante interpretazione autentica degli artt. 297 e 304 c.p.p. e modifiche in tema di custodia cautelare) si compone di due commi. Il primo stabilisce: «l'art. 297, comma quarto, deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alla fase del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la redazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene, invece, conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'art. 303, comma quarto, c.p.p., salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 304, comma secondo, c.p.p.». Dispone, invece, il secondo comma: «L'art. 304, secondo comma, c.p.p. deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti nell'art. 303, comma quarto, del medesimo codice». Ne deriva che la natura discrezionale del provvedimento contemplato dall'art. 304, secondo comma, c.p.p., appositamente richiamato dall'art. 297, quarto comma, dello stesso codice osta all'automatico effetto sospensivo. L'apparente incongruenza scaturente dal decreto legge n. 60 del 1991 si spiega considerando che il fenomeno del «congelamento» dei termini di fase vale a non far operare nel computo dei termini di fase i soli «giorni in cui si sono tenute le udienze» e «quelli impiegati per la deliberazione della sentenza», ferma restando la loro computabilità in relazione ai «termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti dall'art. 303, comma quarto» (due, quattro e sei anni nelle rispettive previsioni delle lett. a, b e c). Nell'assetto prescrittivo dell'art. 304, secondo comma, invece,mentre, per un verso, per l'espressa riserva dell'art. 1 del decreto legge n. 60 del 1991 («salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 304 comma secondo»), l'ambito cronologico dell'effetto sospensivo è estremamente più ampio («durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle...

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