IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravita' ed all'allarme provocato nella pubblica opinione dalla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di persone gia' condannate per delitti di criminalita' organizzata, di procedere all'interpretazione autentica della normativa in tema di computo e di sospensione dei termini di custodia cautelare, nonche' di apportare idonei correttivi alla disciplina sulla durata della custodia cautelare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1' marzo 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.
L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4...