DECRETO-LEGGE 30 giugno 1998, n. 200 - Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42; Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1174 del 15 giugno 1998, che autorizza la prosecuzione nei territori della Bosnia-Erzegovina delle missioni affidate alla Multinational Stabilization Force (SFOR) ed alla International Police Task Force (IPTF); Vista la deliberazione del Consiglio permanente dell'Unione europea occidentale in data 2 maggio 1997 che, nel quadro delle attivita' di cooperazione ed assistenza in Albania, ha istituito il Multinational Advisory Police Element (MAPE) con compiti di riorganizzazione, consulenza, assistenza ed addestramento delle forze di polizia albanesi, il cui mandato e' stato prorogato fino al 12 aprile 1999 con deliberazioni dello stesso Consiglio permanente in data 13 novembre 1997 e 7 aprile 1998; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana nell'ambito della risoluzione e della deliberazione suddette, nonche' ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia e ad Hebron; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1.

  1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, e' prorogato fino al 26 dicembre 1998.

  2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

    Art. 2.

  3. In concorso alle operazioni militari del contingente di cui all'articolo 1, e' autorizzata la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione M.S.U. (Multinational Specialized Unit) fino al 26 dicembre 1998.

  4. Al personale appartenente al...

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