LEGGE REGIONALE 8 marzo 2011, n. 1 - Partecipazione dei Consigli delle autonomie locali all'attivita' legislativa e amministrativa della Regione

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 dell'8 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Partecipazione congiunta dei Consigli delle autonomie locali all'attivita' legislativa e amministrativa regionale in materia di enti locali.

  1. I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano, istituiti rispettivamente con la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, e la legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, partecipano congiuntamente all'attivita' legislativa e amministrativa della Regione nelle materie previste dall'art. 4, comma 1, punto 3), e dagli articoli 7 e 65 dello Statuto speciale di autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

  2. Le modalita' di convocazione e svolgimento delle sedute ai fini della discussione e valutazione congiunta delle proposte e per la formulazione dei pareri, sono disciplinate dal Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio dei comuni della Provincia autonoma di Bolzano d'intesa tra loro.

    Art. 2

    Iniziativa congiunta dei Consigli delle autonomie locali per la formulazione di proposte di disegni di legge, di regolamenti o di altri atti regionali a indirizzo generale in materia di enti locali.

  3. I Consigli delle autonomie locali partecipano alla formazione degli atti della Regione nelle materie indicate dall'art. 1 con la formulazione congiunta di proposte di disegni di legge, di regolamenti o di altri atti a indirizzo generale. La Giunta regionale esamina la proposta entro quarantacinque giorni dal ricevimento e indica espressamente le ragioni in base alle quali ritiene di non approvarla o di modificarla.

    Art. 3

    Parere obbligatorio dei Consigli delle autonomie locali sugli atti di iniziativa della Giunta regionale in materia di enti locali.

  4. I Consigli delle autonomie locali esprimono congiuntamente parere obbligatorio sulle proposte di disegni di legge, di regolamento e di atto a indirizzo generale di iniziativa della Giunta regionale nelle materie previste dall'art. 1.

  5. Il parere preliminare e' espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine puo' essere prorogato su richiesta motivata dalla Giunta regionale. Il termine puo' essere ridotto per ragioni di urgenza motivate dalla Giunta. Decorso il...

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