Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al capitale sociale delle societa' finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione ...

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione; Vista la nota in data 24 luglio 1998, n. 6278, con la quale la Commissione europea esprime parere favorevole in ordine a nuovi interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione da attuare ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, indicando alcune condizioni e limitazioni; Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalita' di dismissione delle partecipazioni; Vista le direttive 27 luglio e 7 dicembre 2000, concernenti l'applicazione transitoria della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per la salvaguardia dei livelli di occupazionali; Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49; Visto l'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; Tenuto conto della necessita' di utilizzare criteri omogenei nelle modalita' di dismissione delle partecipazioni che verranno assunte e di quelle ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 nonche' della necessita', ove possibile, di accelerare la dismissione di queste ultime; Ritenuto opportuno modificare gli articoli 1, 4 e 6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, recante modalita' e procedure di partecipazione del Ministero al capitale sociale delle societa' finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dall'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Decreta

Art. 1.

  1. Nell'art. 1 ´Modalita' di intervento del Ministeroª del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e' inserito il seguente comma

    ´5-bis. Con le risorse assegnate per gli esercizi 2002 e 2003 il Ministero partecipa al capitale sociale dellesocieta' finanziarie che hanno presentato istanza, mediante quote determinate da

    1. importi di uguale valore per ciascuna societa' finanziaria, complessivamente pari al 5 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4; b) importi di uguale valore per ciascuna delle societa' finanziarie che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del titolo secondo della legge 27 febbraio 1985, n. 49, complessivamente pari al 20 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4; c) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna societa' finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, complessivamente pari al rimanente 75 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4. Sono escluse dal computo le partecipazioni nelle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, alla data dell'ultimo bilancio approvato dalle societa' finanziarieª.

  2. Il comma 6 dell'art. 1 - Modalita' di intervento del Ministero - del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e' sostituito dal seguente

    ´6. Per gli esercizi successivi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4, il "Ministero" dispone una...

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