LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49 - Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

Coming into Force06 Marzo 1985
Enactment Date27 Febbraio 1985
Published date05 Marzo 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/03/05/085U0049/CONSOLIDATED/20161221
Official Gazette PublicationGU n.55 del 05-03-1985
Titolo I ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

  2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

    1. siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

    2. siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

  4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

    1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purche' determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;

    2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

  5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

    1. alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

    2. all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.

  6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge.

Art 1.
  1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

  2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

    1. siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

    2. siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

  4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

    1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purche' determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;

    2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

  5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

    1. alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

    2. all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.

  6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge. 1

Art 1.
  1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

  2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

    1. siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

    2. siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

  4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

    1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi....

    2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

  5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

    1. alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

    2. all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.

  6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge. (1)

Art 2.
  1. Il Foncooper e' alimentato:

    1. dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20 miliardi da destinare alle...

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