COMUNICATO - Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Benaco Bresciano» e proposta del relativo disciplinare di produzione. (09A09308)

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE

DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO

1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia», presso l'Ente Vini Bresciani con sede in Brescia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»;

Visto il parere favorevole formulato dalla regione Lombardia in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»;

Visto il Reg. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;

Ha espresso, nella riunione del giorno 1° luglio 2009, il parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Annesso

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;

rossi, anche nella tipologia novello.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica...

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