Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini .
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:
Esaminata la domanda inoltrata dalla Associazione produttori vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Cecina (Livorno) il 17 gennaio 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 2 marzo 2006, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
TERRATICO DI BIBBONA
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» e' riservata ai vini bianchi, rossi, rosso superiore e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Terratico di Bibbona
bianco;
Terratico di Bibbona
rosso;
Terratico di Bibbona
rosso superiore;
Terratico di Bibbona
rosato;
Terratico di Bibbona
trebbiano toscano;
Terratico di Bibbona
vermentino;
Terratico di Bibbona
sangiovese;
Terratico di Bibbona
merlot;
Terratico di Bibbona
cabernet sauvignon;
Terratico di Bibbona
syrah.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalle zone di produzione nel successivo art. 3, da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
Terratico di Bibbona
bianco:
Vermentino: minimo 50%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.
Terratico di Bibbona
rosso, rosso superiore e rosato:
Sangiovese: minimo l 35%;
Merlot: minimo l 35%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
I vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» con le seguenti specificazioni:
trebbiano toscano;
vermentino;
sangiovese;
merlot;
cabernet sauvignon;
syrah;
devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti, per almeno l'85%. Possono concorrere altri vitigni bacca dello stesso colore di quello del vitigno specificato in etichetta, non aromatici, fmo ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» ricade nella provincia di Livorno e comprende i territori amministrativi dei comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Collesalvetti.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle normali della zona e...
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