COMUNICATO - Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Joniche Tarantine».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Federazione provinciale coltivatori diretti di Taranto, pervenuta il 4 gennaio 2005, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Joniche Tarantine»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a San Basilio Mottola (Taranto) il 29 novembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI

ORIGINE CONTROLLATA «COLLINE JONICHE TARANTINE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

  1. «Colline Joniche Tarantine» Bianco;

  2. «Colline Joniche Tarantine» Bianco «Spumante»;

  3. «Colline Joniche Taratine» «Verdeca»;

  4. «Colline Joniche Tarantine» Rosato;

  5. «Colline Joniche Tarantine» Rosso;

  6. «Colline Joniche Taratine» Novello;

  7. «Colline Joniche Tarantine» Rosso Superiore;

  8. «Colline Joniche Tarantine» Primitivo;

  9. «Colline Joniche Tarantine» Primitivo Superiore;

  10. «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso secco»;

  11. «Colline Joniche Tarantine» Primitivo «Liquoroso - Vino dolce naturale».

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Bianco, anche nella tipologia Spumante, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno il 50% del vitigno Chardonnay; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Verdeca deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85% del medesimo vitigno; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

I vini a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Rosato e Rosso, anche nei tipi Novello e Superiore, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, almeno il 50% del vitigno Cabernet Sauvignon; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» Primitivo, anche nei tipi Superiore e Liquoroso secco e Liquoroso Vino dolce naturale, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, almeno l'85% del medesimo vitigno; possono concorrere, per la restante parte, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento - Arco Jonico.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini Denominazione di origine controllata «Colline Joniche Tarantine» comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Laterza, Mottola, Crispiano e Martina Franca e parte dei territori amministrativi dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Massafra, Statte e Grottaglie, in provincia di Taranto, ed e' cosi' delimitata:

la delimitazione della zona inizia ad est con la strada provinciale Grottaglie-Villa Castelli, a quota 198, laddove ricade il confine tra il comune di Grottaglie, in provincia di Taranto ed il comune di Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Da qui si prosegue in direzione nord lungo il confine della provincia di Taranto fino a raggiungere quota 187, a circa 650 m a est della Masseria Mannara, laddove ricade l'intersezione tra il confine del comune di Martina Franca ed il confine della provincia di Taranto.

Da qui si prosegue in direzione nord lungo il confine della provincia di Taranto ed e' proprio quest'ultimo che delimita la zona delle Colline Joniche ad est, a nord e ad Ovest, includendo i confini est e nord del comune di Martina Franca, il confine nord del comune di Mottola, il confine nord del comune di Castellaneta, il confine nord ed ovest del comune di Laterza, e parte del confine ovest del comune di Ginosa.

Percorso dunque tutto il confine della provincia di Taranto da est ad ovest si giunge al confine ovest del comune di Ginosa che coincide con il confine tra le province di Taranto e Matera e, quindi, con il confine tra le Regioni Puglia e Basilicata.

Percorrendo in direzione Sud il suddetto confine, si giunge sino a quota 69 in localita' Castelluccio e da qui, risalendo verso nord lungo la Carrareccia che interseca il confine medesimo e lungo i confini Sud dei fogli di mappa 46, 47, 48 e 49 del comune di Ginosa (interamente inclusi), si giunge sino ad intersecare il foglio di mappa 66.

Proseguendo in direzione Sud, lungo i confini dei fogli di mappa 66, 68, 84, 87 e 102 del comune di Ginosa (interamente inclusi), si giunge ad intersecare la strada comunale di Leuci. A questo punto, percorrendo in direzione est il confine Sud del foglio 102, lungo la strada comunale di Leuci, si interseca la strada provinciale 154.

Da questo punto, si percorre, lungo la strada provinciale 154, in direzione nord il confine est del foglio 102 fino ad intersecare il confine Sud del foglio 103, in corrispondenza del Casone Bagone.

A questo punto si percorre in direzione est il confine Sud del foglio 103 (interamente incluso) fino ad intersecare la strada comunale Bandiera.

Da questo punto si percorre in direzione nord il confine est ed il confine nord del foglio 103 fino ad...

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