COMUNICATO - Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Capriano del Colle» (11A04626)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Capriano del Colle, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC "Capriano del Colle";

Ha espresso nel corso della riunione del 20 gennaio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Annesso

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" e' riservata ai vini, di seguito elencati, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

"Capriano del Colle" bianco,

"Capriano del Colle" bianco superiore,

"Capriano del Colle" Trebbiano;

"Capriano del Colle" rosso;

"Capriano del Colle" frizzante, limitatamente alla tipologia bianco e trebbiano;

"Capriano del Colle" novello, limitatamente alla tipologia rosso,

"Capriano del Colle" Marzemino

"Capriano del Colle" rosso riserva.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" rosso, "Capriano del Colle" novello e "Capriano del Colle" rosso riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Marzemino (localmente denominato Berzemino) minimo 40%; Merlot minimo 20%; Sangiovese minimo 10%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca rossa provenienti da vigneti idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia fino ad un massimo del 10% del totale.

Il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" Marzemino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti di Marzemino al 100%.

Il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" bianco e bianco superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno il 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 40% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.

Il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" trebbiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell' ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno l' 85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 15% del totale, anche le...

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