COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Campi Flegrei». (11A11555)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda del Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Federazione provinciale coldiretti di Napoli, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Campi Flegrei».

Visto il parere favorevole della regione Campania sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI

ORIGINE CONTROLLATA CAMPI FLEGREI

Art. 1.

Denominazione

  1. La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti categorie e tipologie:

    1) Bianco;

    2) Rosso;

    3) Falanghina;

    4) Piedirosso o Per e palummo rosso;

    5) Piedirosso o Per e palummo rosso riserva;

    6) Piedirosso o Per e palummo rosato;

    7) Piedirosso passito;

    8) Falanghina passito;

    9) Falanghina spumante.

    Art. 2.

    Base ampelografica

  2. I vini «Campi Flegrei» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano rispettivamente le seguenti composizioni ampelografiche.

  3. «Campi Flegrei» bianco:

    Falanghina 50-70%.

    Altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei o consigliati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 50%.

  4. «Campi Flegrei» rosso:

    Piedirosso minimo 50%;

    Aglianico minimo 30%.

    Possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei o consigliati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 20%.

  5. «Campi Flegrei» Falanghina:

    Falanghina, minimo il 90%.

    Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.

  6. «Campi Flegrei» Piedirosso o Per 'e palummo rosso:

    Piedirosso o Per 'e palummo, minimo il 90%.

    Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.

  7. «Campi Flegrei» Piedirosso o Per 'e palummo rosato:

    Piedirosso o Per 'e palummo, minimo il 90%.

    Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.

    Art. 3.

    Zona di produzione uve

  8. La zona di produzione delle uve destinata alla trasformazione in vino e denominazione di origine controllata «Campi Flegrei», nei tipi bianco, rosso, Falanghina e Piedirosso o Per 'e palummo, comprendono l'intero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e parte...

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