COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOC 'Romagna Albana Spumante', 'Cagnina di Romagna', 'Pagadebit di Romagna', 'Sangiovese di Romagna', 'Trebbiano di Romagna' e riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini 'Romagna' ed approvazione del relati...
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata in data 29 giugno 2009 dell'Ente tutela vini di Romagna intesa ad ottenere:
la modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOC «Romagna Albana spumante», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna» e, in particolare l'accorpamento delle citate denominazioni, riferite al corrispondente ambito-territoriale, in un'unica denominazione di origine controllata «Romagna», mediante la ricodificazione del relativo disciplinare di produzione;
la modifica della DOCG dei vini «Albana di Romagna in «Romagna» Albana e del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 24 maggio 2011, parere favorevole all'accoglimento della citata richiesta, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, i disciplinari di produzione della DOC «Romagna» e della DOCG «Romagna» Albana, nei testi di cui agli annessi 1 e 2 al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle citate proposte di disciplinari di produzione.
Annesso 1
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROMAGNA»
Art. 1.
Denominazione e vini
-
La denominazione di origine controllata «Romagna» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni geografiche aggiuntive:
Albana spumante;
Cagnina;
Pagadebit, anche nella versione frizzante;
Pagadebit con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Bertinoro, anche nella versione frizzante;
Sangiovese, anche con la specificazione novello e riserva;
Sangiovese superiore, anche con la specificazione riserva;
Sangiovese con una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive (sottozone):
Bertinoro, solo con la menzione riserva;
Brisighella, anche con la menzione riserva;
Castrocaro - Terra del Sole, anche con la menzione riserva;
Cesena, anche con la menzione riserva;
Longiano, anche con la menzione riserva;
Meldola, anche con la menzione riserva;
Modigliana, anche con la menzione riserva;
Marzeno, anche con la menzione riserva;
Oriolo, anche con la menzione riserva;
Predappio, anche con la menzione riserva;
San Vicinio, anche con la menzione riserva;
Serra, anche con la menzione riserva;
Trebbiano, anche nella versione frizzante e spumante.
Art. 2.
Base ampelografica
-
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Romagna
Albana spumante:
Albana: minimo 95%; possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;
Romagna
Cagnina:
Terrano: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;
Romagna
Pagadebit e «Romagna» Pagadebit Bertinoro:
Bombino bianco: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;
Romagna
Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna;
Romagna
Sangiovese con una delle menzione geografiche aggiuntive (sottozone) definite nel presente disciplinare:
Sangiovese: minimo il 95%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 5%;
Romagna
Trebbiano:
Trebbiano Romagnolo: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
-
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Romagna» Albana spumante comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona e' cosi' delimitata:
provincia di Forli-Cesena: comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forli', Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.
Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forli', il limite a valle e' cosi' delimitato: comune di Savignano sul Rubicone: dalla s.s. 9 via Emilia:
comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la s.s. 9 via Emilia fino all'incontro di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la s.s. 71-bis, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la s.s. 71-bis, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della citta' (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la s.s. 9 fino all'incontro con via S. Leonardo che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla s.s. 9 che percorre fino al confine del comune di Forli';
comune di Forli': dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la s.s. 9 fino all'incontro con via G. Siboni, segue questa via e poi le vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della citta' alla s.s. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza;
provincia di Ravenna: comuni di: Castel Bolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.
Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese il limite a valle e' delimitato come segue:
comune di Faenza: dal confine con il comune di Forli' dove questo incontra la s.s. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della citta' a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese;
comune di Castel Bolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna;
provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:
comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;
comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
-
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Romagna» Cagnina comprende i comuni appresso descritti:
provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme;
provincia di Forli-Cesena: comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Forli', Forlimpopoli, Longiano, Montiano, Modigliana, Dovadola, Predappio, Mercato Saraceno, Meldola, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Romagna» Pagadebit comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona e' cosi' delimitata:
provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme.
Per i comuni di Castel Bolognese e Faenza il limite a valle e' dato dalla s.s. 9 via Emilia.
provincia di Forli-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.
Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forli', Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, e' il seguente:
comune di Bertinoro: s.s. 9, via Emilia;
comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla s.s. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la s.p. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via San Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla s.s. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la...
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