DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2010, n. 3 - Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonche' la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 16 marzo 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige';

Visti gli articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3256 del 30 dicembre 2009 recante ad oggetto 'Approvazione del 'Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonche' la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)'';

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni 1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), questo regolamento disciplina:

  1. l'organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali provinciali secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 1;

  2. l'elenco di idonei all'attivita' di direttore di parco, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera d);

  3. i casi, i criteri e le modalita' di indennizzo, per l'imposizione di vincoli finalizzati alla conservazione degli elementi floristici, faunistici, paesaggistici e, in genere, naturali e culturali, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera e);

  4. i criteri per gli interventi riqualificativi, di recupero e di miglioramento, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera g);

  5. le procedure per l'adozione, l'aggiornamento e la durata del piano del parco, ai sensi dell'art. 43, comma 8;

  6. i casi e le modalita' per la tabellazione dei confini dei parchi e delle relative riserve, ai sensi dell'art. 44, comma 6.

    1. Nel prosieguo di questo regolamento:

  7. la legge provinciale n. 11 del 2007 e' indicata come 'legge provinciale';

  8. con il termine 'ente parco' sono indicati gli enti di gestione del parco naturale;

  9. con il termine 'parco' sono indicate le aree definite dall'art. 34, comma 1, lettera b) della legge provinciale.

    Art. 3

    Composizione del comitato di gestione 1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), della legge provinciale, il comitato di gestione e' composto da:

  10. un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco; il numero dei membri e' elevato a due se il territorio comunale compreso nel parco supera i 2.500 ettari, a tre se supera i 5.000 ettari; in questi casi un membro rappresenta le minoranze consiliari;

  11. un membro in rappresentanza di ciascun comune non ricadente nel parco che sia proprietario di almeno 140 ettari di terreni compresi nel parco;

  12. un membro in rappresentanza dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, nel caso in cui il parco interessi territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali;

  13. i dirigenti delle strutture provinciali di secondo livello competenti in materia di conservazione della natura, foreste e fauna, aziende agricole, urbanistica e tutela del paesaggio;

  14. due membri designati dalle Regole di Spinale e Manez e un membro designato dalla Magnifica Comunita' di Fiemme per ciascun ente parco che interessa i rispettivi territori;

  15. due membri in rappresentanza, ciascuno, rispettivamente del Museo Tridentino di Scienze naturali e della Fondazione Mach;

  16. un membro in rappresentanza della Societa' degli alpinisti tridentini (SAT);

  17. due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

  18. un membro designato dalle associazioni piu' rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti;

  19. un membro designato a maggioranza dalle aziende per il turismo territorialmente interessate;

  20. un membro designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;

  21. un membro designato dall'associazione dei cacciatori piu' rappresentativa della Provincia di Trento e un membro designato, congiuntamente, dalle associazioni o societa' di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco;

  22. un membro in rappresentanza di ciascuna comunita' ricadente nel parco;

  23. tre rappresentanti delle amministrazioni separate dei beni di uso civico presenti nel parco.

    1. Per ciascuno dei membri titolari previsti dal comma 1, gli enti e le associazioni ivi indicati designano rispettivamente un proprio membro supplente.

    2. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato di gestione solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

      Art. 4

      Costituzione del comitato di gestione 1. La giunta provinciale provvede alla nomina dei membri, titolari e supplenti, del comitato di gestione entro il termine di quattro mesi dalla data di svolgimento di ciascun turno generale delle elezioni comunali. A tal fine gli enti e gli altri soggetti previsti dall'art. 3 provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro il termine di tre mesi dalla medesima data e ne danno comunicazione alla giunta provinciale. In mancanza di designazione da parte di uno o piu' degli enti e dei soggetti aventi diritto, la giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni che non siano pervenute in tempo utile e il comitato di gestione e' validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2. E' fatta salva la successiva integrazione del comitato di gestione sulla scorta delle designazioni pervenute oltre detto termine.

    3. I termini previsti dal comma 1 si applicano anche nel caso di sostituzione di uno o piu' membri del comitato di gestione revocati, destituiti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato.

    4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 2, i membri del comitato di gestione durano in carica fino alla nomina da parte della giunta provinciale del nuovo comitato di gestione ai sensi del comma 1; i membri della giunta esecutiva e il presidente restano in carica fino alla nomina da parte del nuovo comitato di gestione.

      Art. 5

      Funzioni del comitato di gestione 1. Il comitato di gestione determina gli indirizzi politico-amministrativi, adotta gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione dell'ente parco e ne controlla l'attuazione.

    5. Spetta al comitato di gestione:

  24. eleggere e revocare il presidente dell'ente parco, che presiede sia il comitato di gestione sia la giunta esecutiva;

  25. eleggere i componenti titolari e supplenti della giunta esecutiva, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7;

  26. eleggere, tra i membri della giunta esecutiva, il vicepresidente dell'ente parco, che funge da vice presidente del comitato di gestione e della giunta esecutiva;

  27. designare un componente del collegio dei revisori dei conti;

  28. adottare gli atti generali di competenza dell'ente parco nonche' i regolamenti, compreso quello di organizzazione delle strutture e del personale, nel rispetto delle direttive impartite dalla giunta provinciale;

  29. approvare gli atti d'indirizzo e le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni dell'ente parco;

  30. approvare il documento preliminare previsto dall'art. 27;

  31. adottare il piano del parco, secondo quanto disposto dall'art.

    43 della legge provinciale;

  32. adottare il programma pluriennale e il programma annuale di gestione;

  33. adottare il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il conto consuntivo dell'ente parco, nel rispetto delle direttive impartite dalla giunta provinciale;

  34. approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;

  35. autorizzare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni di opere e/o servizi, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali dello stesso comitato;

  36. individuare ed autorizzare la realizzazione delle opere pubbliche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti in materia urbanistica;

  37. disciplinare le spese di rappresentanza del presidente dell'ente parco previste dall'art. 23;

  38. attivare tavoli di consultazione e di partecipazione.

    1. Il comitato di gestione elegge altresi' i componenti di eventuali commissioni interne e detta i criteri per la designazione da parte della giunta esecutiva dei rappresentanti dell'ente parco presso enti, commissioni e organismi esterni.

      Art. 6

      Funzionamento del comitato di gestione 1. Le disposizioni riguardanti il funzionamento del comitato di gestione sono fissate in un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    2. Il regolamento previsto dal comma 1 disciplina in particolare:

  39. la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento di eventuali commissioni interne;

  40. le modalita' di convocazione delle sedute, le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse e le cause di astensione dalle deliberazioni;

  41. le dimissioni dei membri del comitato di gestione, della giunta esecutiva e del presidente dell'ente parco.

    1. Il comitato di gestione si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. In caso di urgenza motivata il comitato di gestione puo' essere convocato ogniqualvolta ne sia dato avviso ai suoi componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.

    2. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'ente parco.

    3. Le sedute del comitato di gestione sono pubbliche.

      Art. 7

      Composizione della giunta esecutiva 1. La giunta esecutiva e' composta dal presidente dell'ente parco e da cinque membri per il parco naturale 'Paneveggio - Pale di San Martino' e da nove membri per il parco naturale 'Adamello - Brenta', eletti...

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