Antenna parabolica sul lastrico solare condominiale. Proprietà depotenziata dal diritto all'informazione

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine442-445

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@1. Nozione.

Un'assemblea condominiale ha deliberato audacemente la rimozione dell'antenna parabolica di televisione, posta in opera sul lastrico solare del condominio. La deliberazione stessa, impugnata in tribunale, veniva dichiarata invalida e lo stesso in appello con la qui riportata sentenza.

Il c.d. diritto di antenna rappresenta una forma di esplicazione del diritto di informazione, quale elemento del più vasto diritto alla manifestazione del pensiero, tutelato costituzionalmente. Come diritto soggettivo perfetto, esso si basa sulla primaria libertà all'informazione, non suscettibile di valutazione pecuniaria, dal che scaturisce la competenza per materia del tribunale. Ora, il diritto di installare su proprietà di altri l'antenna per la ricezione dei servizi radio e televisivi postula il dovere dei proprietari dei terrazzi e lastrici solari di astenersi dall'ostacolarne l'esercizio. Si pone, altresì, il dovere, a carico dei proprietari degli immobili, di non contrastare la messa in opera e la tenuta degli ulteriori strumenti tecnici (cavi ed altro) per condurre nelle unità immobiliari le onde apportatrici dei servizi di comunicazione di massa.

@2. Norme di legge.

La possibilità di installare antenne singole sul lastrico solare condominiale pertinente agli aventi diritto (condomini, locatari, comodatari dello stabile), sia in presenza, sia nel difetto di antenna centrale, si basa sull'obbligo del condominio di sopportare il diritto del fruitore del mezzo radiotelevisivo di porre in opera l'antenna stessa.

Tale diritto, di natura personale, deriva dalla legge 6 maggio 1940, n. 554, che prevede l'obbligo di non opporsi, e dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il cui art. 397 disciplina la possibilità di installare antenne per ricevere i servizi di radiodiffusione, in forza del ricorso all'analogia, consentita dalla loro natura di ius universale. Inoltre, l'obbligo e diritto de supra si sussumono all'art. 21 Cost., che, quale norma a carattere precettivo, tutela la manifestazione del pensiero e la libera circolazione di quello altrui. La Corte costituzionale, inquadrando la libertà di manifestazione del pensiero nell'area del diritto soggettivo, ne fornisce un'articolazione che vi ricomprende sia il diritto di informare, sia quello di essere informati 1.

Sancisce l'art. 1 della legge 6 maggio 1940, n. 554 che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici, appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto disposto negli artt. 2 e 3 2. Ne deriva una speciale limitazione del diritto di proprietà, ma non una servitù, posto il difetto di riferimento a fondi asserviti e dominanti, ma conferisce un diritto personale alla installazione di che trattasi a favore degli abitanti lo stabile.

Già una risalente sentenza spiega come l'articolo stesso contempli un limite del diritto di godimento del proprietario in considerazione della funzione sociale, alla quale si richiama l'art. 42 Cost. E, in presenza di una disposizione di legge, che attribuisce all'utente il diritto di installazione e manutenzione degli impianti anche contro la volontà del proprietario è inutile, perché non pertinente, il richiamo alle nonne, che tutelano l'inviolabilità del domicilio 3.

A norma dell'art. 232, commi 2 e 3, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il proprietario o condomino non può opporsi all'appoggio di antenne, sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, occorrenti per soddisfare le richieste degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Circa il comma 2, fu prospettata, presso una Corte di merito, eccezione di incostituzionalità, con riferimento all'art. 21 Cost, nella parte in cui la legge non prevede la possibilità di installare antenne televisive anche sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello dove abita il fruitore, se questi non capti sufficientemente i segnali televisivi sul proprio stabile, a causa della interclusione di questo ultimo tra edifici più alti. La Corte stessa ritenne manifestamente infondata l'eccezione 4.

Sotto la rubrica «Uso della cosa comune», dispone l'art. 1102 c.c. che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto ...

In questo articolo è fissato il regime dell'uso della cosa comune, a cui la Corte di Perugia si riferisce per definire i rapporti tra gli abitanti del condominio appellante, considerando la destinazione del lastrico solare e l'eguale godimento di esso da parte degli altri condomini.

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@3. Natura giuridica.

Il...

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