LEGGE 6 maggio 1940, n. 554 - Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche

Coming into Force29 Giugno 1940
Published date14 Giugno 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/06/14/040U0554/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date06 Maggio 1940
Official Gazette PublicationGU n.138 del 14-06-1940
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE DI ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprieta', di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto e' disposto negli articoli 2 e 3.

Art 2.

Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformita' delle norme contenute nell'articolo 78 del R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2295.

Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione, ne' arrecare danni alla proprieta' medesima o a terzi.

Art 3.

Il proprietario ha sempre facolta' di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorche' cio' importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, ne' per questo deve alcuna indennita' all'utente dell'aereo stesso.

Egli dovra' in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spettera' di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.

Art 4.

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge dispongono, per ricevere le audizioni radiofoniche o per altre finalita', di aerei installati all'esterno degli edifici o delle abitazioni, non esclusi i cortili, gli atrii e simili, devono presentare ad un ufficio postale qualsiasi del Regno, entro il termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione in carta libera ed in doppio esemplare recante le seguenti indicazioni;

  1. nome, cognome e recapito del dichiarante;

  2. localita' nella quale l'aereo e' impiantato, con l'indicazione della via e numero civico di accesso allo stabile;

  3. sviluppo dell'aereo nel tratto verticale ed in quello orizzontale;

  4. se trattasi di aereo per un solo utente ovvero multiplo.

    In quest'ultimo caso la denunzia e' obbligatoria per ciascun utente;

  5. numero di ruolo dell'abbonamento radiofonico e ufficio del registro che lo ha rilasciato.

    La dichiarazione dovra' essere firmata per esteso con nome, cognome e paternita'.

    Analogo obbligo e' fatto a coloro che successivamente alla emanazione della presente legge installeranno gli aerei di cui trattasi, e la dichiarazione relativa dovra' essere presentata entro due mesi dalla esecuzione dell'impianto.

    Nessun obbligo di denuncia incombe a coloro che fanno uso di aerei installati nell'interno dei locali in cui si effettuano le radio ricezioni.

Art 4.

((Coloro che dispongono, per ricevere le audizioni radiofoniche o per altre finalita', di aerei installati all'esterno degli edifici o delle abitazioni, non esclusi i cortili, gli atrii e simili, devono presentare ad un ufficio postale qualsiasi del Regno, entro il termine di due mesi dalla andata in vigore della presente legge, o...

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