DECRETO 6 agosto 2003 - Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi delle amministrazioni statali in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 ´Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni stataliª; Visti, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 concernente ´Pagamenti in altra valutaª e l'art. 6 concernente ´Incassi in altra valutaª; Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2002 ´Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria uropea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.

482/2001ª; Vista la circolare ministeriale n. 22107 del 15 novembre 2002; Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; Decreta

Art. 1.

Ambito di applicazione I pagamenti e gli incassi delle amministrazioni statali in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea e quelli in valuta vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

L'individuazione del luogo di pagamento si effettua con riguardo alla domiciliazione bancaria.

Ciascuna unita' amministrativa che effettua pagamenti ai sensi del presente decreto e' dotata di un codice ordinante fornito dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Elementi da indicare nei titoli di spesa Le amministrazioni statali, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato emettono, anche in via informatica, titoli di spesa da accreditare sul conto E712000000 che l'Ufficio italiano dei cambi (codice fiscale n. 02450930587) intrattiene con la Banca d'italia, Amministrazione centrale in Roma, ai fini del successivo riconoscimento al beneficiario.

Detti titoli, oltre agli elementi previsti dalla vigente normativa di tesoreria, riportano il codice ordinante nel campo previsto per causale del pagamento e prima della indicazione della stessa.

L'importo dei titoli rappresenta il controvalore in euro della somma da riconoscere al creditore ed e' calcolato dalle amministrazioni statali sulla base del cambio di riferimento noto all'atto dell'emissione del titolo di spesa, ovvero del cambio di riferimento fisso per le amministrazioni che adottano i cambi di finanziamento, senza arrotondamenti ne' troncature. Per i pagamenti disposti con la dicitura ´pagamenti in valuta pari ad euroª, l'importo da versare e' pari a quello espresso in euro nella richiesta di pagamento (mod. OC).

Art. 3.

Richieste di pagamento Sino a che non siano definite le modalita' operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le amministrazioni statali e l'Ufficio italiano dei cambi, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 482/2001, le amministrazioni statali inoltrano all'Ufficio italiano dei cambi le richieste di pagamento mediante invio dei modelli OC 83l (allegato A) forniti dall'Ufficio italiano dei cambi. Dette richieste sono accompagnate dalla copia del titolo di spesa emesso per l'accredito del conto E712000000, o da altra idonea documentazione attestante la disposizione di accredito sul conto E712000000 e contenente gli elementi indicati al precedente art. 2.

Il mod. OC 831 deve riportare

l'indicazione del beneficiario e del relativo indirizzo, oppure il codice del beneficiario fornito dall'Ufficio italiano dei cambi; il codice ordinante e il relativo indirizzo; l'indicazione per esteso della banca del beneficiario e, se conosciuto, il codice identificativo della banca...

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