Legge 21 febbraio 2006 n. 102: il giudice di pace è ancora competente per cause con danni a persona?

AutoreDomenico Caiafa
CaricaAvvocato
Pagine107-108

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La legge 10 febbraio 2006, già nelle iniziali formulazioni e nei commenti alle bozze di stesura, è stata oggetto di critiche da parte della dottrina che, sotto un profilo generale, si era dichiarata giustamente contraria alla introduzione di nuovi riti.

La proliferazione dei riti speciali non riesce a raggiungere lo scopo prefissato - che è quello di rendere più fluido l'iter giudiziale promosso dagli interessati - ma finisce per rallentare la domanda di giustizia alla luce della pratica giudiziaria quotidiana: il c.d. «rito del lavoro» - che ispira la riforma - ha molte probabilità di intralciarla se è vero che la legge istitutiva 11 agosto 1973 n. 533 ha notoriamente fallito il proprio obiettivo.

Entrata in vigore la nuova normativa, i contrasti sollevati dalla dottrina si sono puntualmente intensificati perché il generalizzato trapianto del rito del lavoro nella realtà assicurativa, sotto il profilo del diritto, presenta materia per contese di natura esegetica.

Ai contrasti in dottrina si affianca un modo sommario di risolvere i problemi da parte della magistratura onoraria, spesso costretta dall'incalzare del lavoro o da posizioni di tipo conservativo.

Un esempio tipico riguarda l'art. 3 della legge 102/2006 e, specificamente, il problema della competenza per cause da lesioni infra euro 15.493,71: per queste cause - ci si domanda - resta la competenza del giudice di pace?

Secondo una corretta interpretazione sia di natura letterale che teleologica, il giudice di pace, a seguito dell'entrata in vigore della legge 102/2006, non è più competente, ratione materiae, mentre, in pratica, tale problema, anche se sollevato con argomentazioni giuridicamente valide, spesso viene superato de plano dalla magistratura non togata che supinamente ritiene confermata la competenza del giudice di pace per cause relative a lesioni.

Tale indirizzo (FITTANTE, Considerazioni alla luce della legge 102/2006: primi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, in questa Rivista 2007, 597) poggia essenzialmente su petizioni di principio, sostenendo che l'attribuzione di una competenza per i sinistri stradali al tribunale comporterebbe una congestione dell'attività di detti organi giudiziari laddove la competenza residuale del giudice di pace - ovviamente per le vertenze di modesta natura e valore - snellirebbe l'iter giudiziario (il ROSSETTI, prestigioso autore, dando al legislatore un credito diverso dal nostro, deduce «non sarebbe verosimile che una...

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