LEGGE REGIONALE 28 novembre 2011, n. 63 - Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarita' contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 30 novembre 2011) Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

Preambolo Il Consiglio regionale Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere a) ed n) dello Statuto;

Visto l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007');

Visto il comma 2-bis dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come introdotto dall'art. 11-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 12, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2010');

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Considerato quanto segue:

  1. Si dettano disposizioni per la definizione di vendita in outlet, intendendo con cio' la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione e la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a cio' appositamente individuati;

  2. L'attestazione della regolarita' contributiva dell'impresa, attraverso il documento unico di regolarita' contributiva (DURC), nasce inizialmente nell'ambito delle procedure di appalti pubblici e dei lavori in edilizia dimostrandosi nel tempo un efficace strumento di contrasto al lavoro nero ed irregolare e di sostegno alla competitivita' delle imprese regolari;

  3. Per realizzare le medesime finalita', anche nel settore del commercio su aree pubbliche, si e' ritenuto di estendere l'obbligo della regolarita' contributiva ai soggetti abilitati all'esercizio di tale attivita', come consentito dall'art. 28, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 114/1998, secondo il quale le regioni possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del DURC;

  4. L'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi da parte dei commercianti su aree pubbliche apporta anche un rilevante contributo alla professionalita' ed alla riqualificazione del comparto;

  5. In relazione a cio' si ritiene pertanto necessario prevedere che il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, sia subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 28/2005, anche alla verifica della regolarita' contributiva;

  6. Appaiono in proposito rilevanti i principi in materia di semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri a carico delle imprese stabiliti dall'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'art. 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

    445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), alla luce dei quali:

    i documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni;

    in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

  7. In attuazione di tali principi l'art. 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge;

  8. Sino a quando non sia possibile l'acquisizione in via...

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