DECRETO 20 ottobre 2011 - Modificazioni allo Statuto. (11A13995)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;

Vistala legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche;

Vistala legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il vigente statuto di autonomia di Ateneo;

Vistala delibera del Consiglio di amministrazione del 20 settembre 2011 recante modifiche al predetto statuto;

Vista la nota prot. n. 12 del 20 settembre 2011 con cui la proposta di modifiche statutarie e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca;

Vistala nota del Ministero dell'universita' e della ricerca di risposta prot. n. 4560 del 14 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1

Lo statuto di Ateneo e' cosi' ridefinito:

LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI

PER L'INNOVAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI

Statuto di autonomia

Sezione prima

Disposizioni generali

Art. 1.

Istituzione

  1. E' istituita in Roma la libera Universita' degli studi per l'innovazione e le organizzazioni (in breve LUSPIO).

  2. L'universita' appartiene alla categoria degli Istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti dell'art. 1 della legge n. 243/1991 delle leggi, dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

  3. L'universita' promuove le pari opportunita' delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia, nello svolgimento delle attivita' istituzionali, ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria.

  4. L'universita' e' promossa dall'Istituto di studi Politici «S. Pio V» che concorre a definire l'indirizzo scientifico e didattico dell'Ateneo con la Fondazione per la ricerca sulla migrazione e sulla integrazione delle tecnologie (in breve Fondazione Formit), la quale ne assicura il funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualita' dell'offerta formativa, efficienza ed economicita' della gestione.

    Art. 2.

    Titoli di studio

  5. L'universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

    1. laurea;

    2. laurea magistrale;

    3. diploma di specializzazione o perfezionamento;

    4. master universitari di primo e di secondo livello;

    5. dottorati di ricerca.

    Art. 3.

    Finalita'

  6. L'universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attivita' di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane, comunitarie ed estere nonche' con le organizzazioni professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni del territorio. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione degli organi dell'universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane, comunitarie e straniere.

  7. L'universita' persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle liberta' e dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti per il conseguimento delle proprie finalita' anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.

  8. L'universita' garantisce ai docenti ed ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresi', un insegnamento libero da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie dell'attivita' didattica.

  9. L'universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Sezione seconda

Organi dell'Universita'

Art. 4.

Organi di governo e di controllo

  1. Sono organi di governo dell'Universita':

    1. il Consiglio di amministrazione;

    2. la Giunta esecutiva;

    3. il presidente del Consiglio di amministrazione;

    4. il rettore;

    5. il senato accademico;

    6. i consigli di facolta';

    7. i consigli di corso di laurea.

  2. Sono organi di controllo, garanzia e valutazione dell'universita':

    1. il collegio dei revisori dei conti;

    2. il nucleo di valutazione;

    3. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

  3. Gli organi dell'universita' esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente aeneo.

    Art. 5.

    Consiglio di amministrazione

  4. Il Consiglio di amministrazione e' composto, nel rispetto dei principio delle pari opportunita' tra uomini e donne, da:

    1. il presidente dell'Istituto di studi Politici «S. Pio V» o un suo delegato;

    2. otto consiglieri nominati dalla Fondazione Formit;

    3. il rettore dell'universita';

    4. un professore di ruolo, per ciascuna facolta', designato dal senato accademico;

    5. un rappresentante degli studenti.

  5. Possono far parte del Consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'universita' di importo determinato con delibera del consiglio stesso.

  6. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Fondazione Formit il Presidente del consiglio stesso e, su designazione di questi, il vice presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

  7. Ai componenti, nominati o eletti, del Consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilita'.

  8. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione e' sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

  9. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione e' disposta mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

  10. I componenti del Consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la meta' o piu' dei consiglieri in carica, l'intero consiglio si considera decaduto.

  11. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

  12. La seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, e' convocata dal presidente della Fondazione Formit.

  13. Alle riunioni partecipa, con funzioni di segretario, il direttore amministrativo dell'universita'.

    Art. 6.

    Competenze del Consiglio di amministrazione

    Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'universita' fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:

    1. determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'universita', sentito l'Istituto «S. Pio V» e l'Associazione Amici della Luspio per gli aspetti di pianificazione delle attivita' di ricerca e di orientamento scientifico delle attivita' di formazione;

    2. nomina il rettore, su proposta del presidente dell'organo, previo parere dell'Istituto di studi Politici «S. Pio V», e della Fondazione Formit, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'universita', o tra personalita' del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'universita' stessa, ovvero tra personalita' di chiara fama sul piano culturale e scientifico;

    3. nomina, su proposta del...

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