Osservatorio: tra diritto romano e diritto attuale

AutoreAurelio Arnese
Pagine649-660
II
OSSERVATORIO: TRA DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ATTUALE
(di AURELIO ARNESE)
L’equo risarcimento.
S: 1. Danno non patrimoniale e punitive damages. – 2. Laequitas romana.
– 3. La tutela del danneggiato “debole”: i casi dell’abuso di posizione dominan-
te e di dipendenza economica.
1. Le tre notissime sentenze dell’11 novembre 2008, nn. 26972, 26974 e 26975,
tutte delle Sezioni Unite della Cassazione, intervenute su di una questione di parti-
colare importanza, hanno composto i due contrastanti orientamenti che, negli ultimi
anni, si erano formati in materia di danno non patrimoniale: l’uno favorevole e l’altro
contrario “alla configurabilità, come autonoma categoria, del danno esistenziale”,
“inteso, secondo una tesi dottrinale che ha avuto seguito nella giurisprudenza, come
pregiudizio non patrimoniale distinto dal danno biologico, in assenza di lesione
dell’integrità psico-fisica, e dal c.d. danno morale soggettivo, in quanto non attinen-
te alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto”1. Le
1 È la sintesi che si legge nelle decisioni delle Sezioni Unite, alle quali il Primo Presidente ha
ritenuto di dover disporre l’assegnazione dei ricorsi a seguito delle osservazioni contenute nell’or-
dinanza della III Sezione, la n. 4712 del 25 febbraio 2008, che, oltre a riassumere i tratti salienti
delle diverse posizioni delineatesi, ha posto otto quesiti: “1. Se sia concepibile un pregiudizio non
patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione
del fare areddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti. 2.
Se sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio nella necessaria sussistenza di una of-
fesa grave ad un valore della persona, e nel carattere di gravità e permanenza delle conseguenze da
essa derivate. 3. Se sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale ‘tipico’, nega la
concepibilità del danno esistenziale. 4. Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale
sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell’ambito del rapporto di lavoro,
ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinan-
za e concreta applicazione tanto nel campo dell’illecito contrattuale quanto in quello del torto aqui-
liano. 5. Se sia risarcibile un danno non patrimoniale che incida sulla salute intesa non come inte-
grità psicofosica, ma come sensazione di benessere. 6. Quali debbano essere i criteri di liquidazione
del danno esistenziale. 7. Se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il c.d. danno

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