Nuove operazioni dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società e responsabilità dell'amministratore di s.r.l., nota a Tribunale di Matera, sentenza del 24 gennaio 2007
Autore | Barbara Mele |
Pagine | 637-648 |
I – Osservazioni a sentenza 637
Tribunale di Matera, Sentenza del 24 gennaio 2007
Società – Società a responsabilità limitata – Assemblea – Perdita del capitale
oltre il minimo legale – Mancata deliberazione di riduzione e contestuale aumento di
capitale sociale ovvero di trasformazione della società – Scioglimento della società.
(C.c. artt. 2447, 2448 prev.).
Società – Società a responsabilità limitata – Amministratori – Perdita del capita-
le oltre il minimo legale – Obbligo di non intraprendere nuove operazioni – Violazio-
ne – Responsabilità verso la società e i terzi. (C.c. artt. 2392, 2448 e 2449 prev.)
Società – Società a responsabilità limitata – Amministratori – Fallimento – Azio-
ne di responsabilità del curatore – Quantificazione del danno. (C.c. art., 2449 prev.,
l. fall. art. 146 prev.)
1. La mancata deliberazione di una delle opzioni previste nell’art. 2447 c.c., da
parte dell’assemblea pur edotta dell’ammontare delle perdite in sede di approvazio-
ne del bilancio d’esercizio, è causa di scioglimento ex art. 2448, comma 1, n. 4, c.c.
2. Il verificarsi di una causa di scioglimento della società comporta per l’ammi-
nistratore il divieto di intraprendere nuove operazioni ex art. 2449, comma 1, c.c., la
cui violazione causa non solo la responsabilità ex art. 2392, comma 1, c.c. per il
risarcimento dei danni cagionati dalle nuove operazioni al patrimonio sociale, ma
anche la responsabilità verso i terzi con cui sono state stipulate le nuove operazioni.
3. Nella quantificazione del danno derivante dalla violazione del divieto di com-
piere nuove operazioni si deve tener conto non soltanto dell’ammontare negativo del
patrimonio netto risultante al momento del verificarsi della causa di scioglimento
della società, ma anche degli ulteriori aggravamenti della situazione patrimoniale
causati dalla prosecuzione dell’attività dell’impresa sociale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14/09/01, la curatela del fallimento Costruzioni
XXX s.r.l., in persona del suo procuratore p.t., conveniva in giudizio R. G. perché ne
venisse dichiarata la responsabilità, nella sua qualità di amministratore unico della
società fallita, ex artt. 2392 e 2394 c.c. e 147 l. fall., per i danni scaturiti alla società
ed ai creditori della stessa per l’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione
dell’integrità del patrimonio sociale, nonché per inosservanza degli obblighi di dili-
genza del mandatario nell’amministrare la società, e quindi condannarlo al risarci-
mento del danno in favore della Curatela attrice nella misura di cui alla stato passivo,
ossia £ 751.164.773 ovvero in quell’altra che dovesse risultare all’esito della proce-
dura concorsuale ovvero dell’istruttoria durante il giudizio.
L’attrice premetteva che, come descritto nella relazione ex art. 33 l. fall., negli
esercizi 1995-1997 il R. G. aveva operato in stato di dissesto economico, con il capi-
tale sociale ridotto oltre il limite di legge per perdite superiori ad un terzo e senza
adottare i provvedimenti ex art. 2447 c.c.; aggiungeva inoltre che negli esercizi del
1997-1998 erano stati corrisposti ai soci R. Giu. e F. D., figli del R. G., compensi per
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