Origine del prodotto agroalimentare e tutela del consumatore

AutoreGaetano Forte e Ingrid Riz
Pagine165-166

Page 165

I mobili confini del settore agro-alimentare hanno subìto un ulteriore oscillazione con due recenti interventi, l'uno giurisprudenziale, ad opera della III sezione della Cassazione penale 1, l'altro normativo, ancora allo stadio di disegno di legge ed attualmente al vaglio del Senato (dopo la prima approvazione alla Camera del 31 maggio 2005) 2.

Tra gli scopi cui tende la vasta normativa in materia 3, senza dubbio gioca un ruolo fondamentale la necessità di tutelare la parte debole, ovverosia il consumatore, che va garantito sul piano della corretta e completa informazione in sede di acquisto e sul piano dell'affidamento riposto nell'origine e nella qualità del prodotto.

Il punto controverso ruota intorno al concetto di ´origineª del prodotto. A tal proposito, già il Codice doganale comunitario, adottato con regolamento del Consiglio n. 2913/92 4, definisce ´originario di un Paeseª il prodotto interamente ottenuto in quel Paese, ovverosia non solo ognuno dei beni elencati nel comma secondo dell'art. 23 5, ma in particolare, per quanto qui interessa, anche ´le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovinoª.

Il disegno di legge n. 3463, attualmente all'esame del Senato, sembra riprendere tale definizione, come d'altra parte già appariva piuttosto chiaro nell'ambito della L. 350/2003 (finanziaria 2004), dove per la prima volta si è trattato di tutela del made in Italy e dei relativi stanziamenti (art. 4, comma 61) 6. Il disegno di legge, infatti, è finalizzato a creare un marchio interno, di proprietà dello Stato, denominato ´100 per cento Italiaª con lo scopo di assicurare livelli più elevati di protezione dei consumatori in relazione a prodotti completamente nazionali a fronte di prodotti stranieri immessi sul medesimo mercato e nei confronti della stessa utenza, ma con livelli qualitativi inferiori e dei quali non è dato comprendere l'esatta provenienza per difetti di informazione.

Secondo il disegno di legge, è realizzato interamente in Italia il prodotto finito per cui ideazione, disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento siano compiuti interamente sul territorio interno, anche se con utilizzo di materie prime di importazione 7.

Il rigore del codice doganale sembra rispettato solo in parte, dal momento che le materie prime importate, quindi non italiane, possono comunque concorrere nella creazione di un prodotto con marchio di italianità, dandosi così atto dell'esistenza di beni che acquisiscono la loro specifica tipicità solamente con la lavorazione o trasformazione (ad esempio il caffè), stante l'assenza o la carenza nel nostro Paese delle materie prime necessarie.

Seguendo tale impostazione normativa, potrà fregiarsi del marchio in questione anche la pasta prodotta con grano straniero o la passata di pomodoro con spremitura di frutti cinesi, dal momento che il DDL è stato pensato soprattutto per il settore tessile e calzaturiero, minacciati dalla concorrenza dell'estremo oriente, e non vi è stata apposta alcuna deroga o specificazione per il settore agroalimentare.

A questo punto, delle due l'una: o si riconosce che l'italianità deriva da altro che dall'origine del prodotto nella sua totalità, oppure si tutelano produzioni senza dubbio italiane, ma abdicando in parte alle iniziali prerogative di chiarezza e tutela del consumatore, a vantaggio delle esigenze della catena produttiva.

Ulteriore problematica sorge dalla sentenza con cui la III sezione della Cassazione ha affrontato e risolto un problema analogo. L'imprenditore italiano che, delocalizzando la produzione tessile per ragioni fiscali, apponga segni che suggeriscano comunque l'origine italiana del bene, non è punibile per frode o apposizione di segni mendaci, dal momento che la tutela dell'affidamento del consumatore è in tal caso garantita dall'origine imprenditoriale, ovverosia dalla responsabilità produttiva, tecnica ed economica dell'imprenditore italiano, ovunque sia collocata l'effettiva produzione del bene; tale soluzione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT