DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

Coming into Force30 Giugno 2001
End of Effective Date04 Maggio 2018
Published date15 Giugno 2001
Enactment Date18 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/15/001G0271/CONSOLIDATED/20180420
Official Gazette PublicationGU n.137 del 15-06-2001 - Suppl. Ordinario n. 149
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. F i n a l i t a'

  1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonche' alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversita' e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona.

  2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e le regioni svolgono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in modo coordinato le attivita' volte a garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone montane, e l'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2018, N. 34

Art 2.

Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

  1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:

    1. i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinche' un'area sia considerata bosco;

    2. le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuita' del bosco;

    3. le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

  3. Sono assimilati a bosco:

    1. i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

    2. le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

    3. le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco.

  4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

  5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione e' reversibile al termine del ciclo colturale.

  6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente gia' definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi' assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonche' le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuita' del bosco.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2018, N. 34

Art 3.

Programmazione forestale

  1. In relazione alle linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, ciascuno per quanto di propria competenza, in materia forestale ed alle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali. A tal fine, le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale comprendono specifiche linee di politica forestale nazionale atte a:

    1. verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia nazionale e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversita';

    2. stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore forestale, anche in attuazione delle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona, e indicare gli indirizzi di intervento nazionale ed i criteri generali di realizzazione, nonche' le previsioni di spesa.

  2. Le regioni promuovono la pianificazione...

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