LEGGE 18 luglio 1956, n. 759 - Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera

Coming into Force15 Agosto 1956
Published date31 Luglio 1956
Enactment Date18 Luglio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/07/31/056U0759/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.190 del 31-07-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La demaschiatura della quercia sughera e' consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovra' essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

Art 2.

Nessuna operazione di decorticazione e' consentita prima che il sughero abbia l'aggiunto l'eta' di nove anni.

L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste puo' autorizzare turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.

Art 3.

La estrazione del sughero gentile dovra' essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure, sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.

In ogni caso la decortica dovra' essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di centimetri 45, misurata sopra scorza.

Art 4.

Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto.

E' in facolta' dell'Amministrazione della economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.

Art 5.

E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non piu' produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

Art 6.

E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.

Art 7.

La detenzione ed il commercio di sughero avente eta' inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia...

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