DECRETO 16 maggio 2003 - Attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, concernente i programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore olivicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni, recante norme generali relative all'aiuto alla produzione ed alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, ed in particolare gli articoli da 4 a 11; Visto il regolamento (CEE) n. 2262/1984 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni, recante misure speciali nel settore dell'olio di oliva ed in particolare gli articoli 2, 3 e 4; Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 528/99 della Commissione recante misure intese a migliorare la qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, recante modifiche al regolamento (CEE) n. 136/66 ed al regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente alla proroga del regime di aiuto alla produzione ed alla strategia della qualita' dell'olio di oliva; Visto il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente ai programmi di attivita' delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, come modificato da ultimo nel regolamento (CE) n. 631/2003 del 7 aprile 2003; Visto il regolamento (CE) n. 1965/2002 della Commissione del 4 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98; Visto il regolamento (CE) n. 1873/2002 del Consiglio del 14 ottobre 2002, che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attivita' delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria per il 1990, ed in particolare l'art. 4, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale dell'impresa agricola; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo all'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.

450, riguardante il regolamento di organizzazione del Ministro delle politiche agricole e forestali; Ritenuta la necessita' e l'opportunita' di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 1334/02; Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attivita', per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta dell'8 maggio 2003, e tenuto conto delle determinazioni espresse nel Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 15 maggio 2003; Decreta

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalita' 1. Il presente decreto disciplina le procedure e le norme di applicazione demandate agli Stati membri, in coerenza con le modalita' ed i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 1334/02, di seguito denominato Regolamento; in particolare sono fissate le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.

  1. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dallo stesso Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

    Art. 2.

    Requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori 1. I requisiti ed i criteri da rispettare sono quelli previsti all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento, distinti nelle seguenti tipologie associative

    1. Organizzazioni dei produttori olivicoli

      1.1 essere costituite da produttori di olive non partecipanti ad altra organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento, e beneficiari dell'aiuto alla produzione di cui all'art.

      5, del regolamento (CEE) n. 136/66, per la campagna di commercializzazione 2000/01, ovvero che abbiano presentato una dichiarazione di coltivazione per la campagna di commercializzazione 2001/2002 o 2002/2003; 1.2 contare almeno 2500 produttori associati, ovvero il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime 5 campagne; b) Unioni di organizzazioni di produttori olivicoli

      1.1. essere costituite da organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera a) e non far parte di un'altra unione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del regolamento; 1.2 contare almeno 10 organizzazioni aderenti stabilite in almeno sette zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime 5 campagne; c) altre organizzazioni di operatori

      1.1 essere costituite da operatori del settore oleicolo, non facenti parte di altra organizzazione riconosciuta ai sensi della lettera c) del presente decreto, che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione 2002/2003 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato piu' di 5.000 tonnellate di olio di oliva o piu' di 1.000 tonnellate di olive da tavola; 1.2 associare almeno 30 operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantita' superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, ovvero che contano almeno il 15% della produzione media, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola prodotte in Italia; d) Organizzazioni interprofessionali

      1.1 rappresentare operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attivita' economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, con riferimento alle produzioni effettive; 2. ai fini della determinazione dei requisiti di cui al punto 1.1, si fa riferimento alle produzioni effettive, determinate dalla Commissione delle Comunita' europee, secondo la ripartizione di cui alle zone regionali riportate all'allegato 1 del presente decreto.

      Art. 3.

      Procedure per la verifica dei requisiti e per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori 1. La richiesta di riconoscimento, mediante apposita domanda a firma del legale rappresentante, ai fini del presente decreto, e' presentata da ciascuna organizzazione di operatori, entro il 31 maggio 2003, rispettivamente

    2. al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC 4 - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, qualora trattasi di unioni di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, i cui componenti operano in almeno otto zone regionali; b) alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, se trattasi di organizzazioni di operatori a carattere regionale; c) alla regione o provincia autonoma nel cui territorio e' realizzata la prevalenza dell'attivita' produttiva nel caso di organizzazione a carattere interregionale.

  2. Le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, gia' riconosciute ai sensi dell'art. 20-quater del regolamento n.

    136/66/CEE, nonche' le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute dallo Stato membro, che presentano un programma di attivita' conformemente al regolamento, sono considerate riconosciute se soddisfano i criteri del regolamento stesso e del presente decreto.

  3. La domanda di cui al comma 1 e' corredata della sottoindicata documentazione

    1. certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria ed artigianato, d'iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione; b) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto; c) delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento; d) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti e ad integrare, in via complementare, con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per la esecuzione del programma di attivita' ai sensi del paragrafo 3, dell'art. 4-bis, del regolamento (CE) n.

    1638/1998, e a consentire l'accesso agli incaricati del controllo; e) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa; f) relazione illustrativa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT