DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1998, n. 460 - Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 39; Vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri per le politiche agricole e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni introduttive Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni specifiche ed in particolare quelle in materia doganale e veterinaria.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) "controllo ufficiale nel settore dell'alimentazione animale" di seguito denominato "controllo", le attivita' svolte dalle autorita' competenti per verificare il rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in materia di commercializzazione di alimenti semplici e di alimenti composti per gli animali; al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.

    45, in materia di alimenti dietetici per animali; al decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293, supplemento ordinario n.

    102, del 13 dicembre 1985, concernente prodotti di origine minerale e chimicoindustriali impiegati nell'alimentazione animale; al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione delle direttive 70/524/CEE, 73/103/CEE, 75/296/CEE, 84/587/CEE, 87/153/CEE, 91/298/CEE e 91/249/CEE, relative agli additivi in alimentazione animale; al decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 settembre 1990, n. 322, e successive modificazioni, concernente norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi; nonche' le attivita' svolte dalle autorita' competenti per verificare il rispetto delle norme che saranno emanate in recepimento della normativa comunitaria in materia di alimentazione animale; b) "controllo documentale", la verifica dei documenti che devono scortare il prodotto e di qualsiasi altra informazione fornita in merito al prodotto; c) "controllo d'identita'", la verifica, mediante ispezione visiva, della corrispondenza tra il prodotto e la documentazione relativa; d) "controllo fisico", il controllo del prodotto con l'eventuale prelievo di campioni ed analisi di laboratorio; e) "prodotto", l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione animale; f) "stabilimento", qualsiasi impresa di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che e' detentrice dello stesso in una fase intermedia prima della commercializzazione o che immette in commercio tale prodotto; g) "immissione in commercio", la detenzione dei prodotti per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonche' la vendita e le altre forme di trasferimento.

  3. Per le altre definizioni inerenti al settore dell'alimentazione animale valgono quelle previste dalla normativa specifica.

    Art. 3.

    Finalita' e fasi dei controlli

  4. I controlli, cosi' come definiti dall'articolo 2, sono di norma effettuati senza preavviso: a) con regolarita'; b) in caso di sospetto di non conformita' del prodotto, per campione ed in maniera non discriminatoria; c) commisuratamente agli obiettivi individuati nel programma di cui all'articolo 12.

  5. I controlli riguardano tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti l'immissione in commercio, la commercializzazione inclusa l'importazione, l'utilizzazione dei prodotti ivi compresa quella delle sostanze vietate in alimentazione animale.

  6. L'autorita' preposta al controllo individua, in relazione alla propria specifica competenza, la fase o le fasi di cui al comma 2, sulle quali effettuare il controllo medesimo.

  7. I controlli vengono espletati anche sui prodotti destinati all'esportazione.

    Capo II Importazioni provenienti dai Paesi terzi Art. 4.

    Controlli all'importazione

  8. All'atto dell'introduzione nel territorio doganale di un prodotto proveniente da Paesi terzi, l'ufficio doganale competente procede ai controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, previa acquisizione di idonea attestazione di conformita' del prodotto alle norme igienicosanitarie, rilasciata dagli uffici dei posti di ispezione frontaliera (PIF) per quanto attiene ai prodotti contenenti in tutto o in parte prodotti di origine animale, nonche' della certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali, rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ricadenti nel regime fitosanitario di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni.

  9. L'attestazione di cui al comma 1 deve accompagnare i prodotti a prescindere dalla destinazione doganale ricevuta.

  10. I documenti commerciali recano un riferimento all'attestazione di cui al comma 1.

  11. Qualora i prodotti provenienti da Paesi terzi non siano immessi in libera pratica nel territorio nazionale, la competente autorita' doganale e' tenuta a fornire all'importatore un documento, il cui modello tipo e le relative modalita' di compilazione saranno oggetto di regolamentazione comunitaria, che indichi la natura e i risultati dei controlli effettuati.

  12. I documenti commerciali devono recare il riferimento alla documentazione di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT