DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2002 - Organizzazione interna del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e 7 concernenti, rispettivamente, l'esercizio delle funzioni di coordinamento della Presidenza del Consiglio e l'esplicazione della necessaria autonomia organizzativa; Visto il proprio decreto 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il proprio decreto 15 novembre 2001, con il quale e' stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una speciale struttura denominata "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga"; Considerato che per garantire il pieno ed efficace esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati alla predetta struttura con il citato decreto e' necessario regolamentarne l'assetto e l'organizzazione interna; Ritenuto che l'assetto piu' rispondente alle esigenze individuate con il citato decreto del 15 novembre 2001, e' quello delle strutture di missione, previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Sulla proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1.

  1. La struttura denominata "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga", istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001 e' struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

  2. La struttura di missione costituisce una struttura generale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e svolge la propria attivita' sino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

    Art. 2.

  3. Alla struttura di missione, posta funzionalmente a supporto del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, puo' essere preposto un responsabile ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    Art. 3.

  4. Alla struttura di missione e' assegnato un contingente di quattro...

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