Regolamento di organizzazione e funzionamento. (Determinazione n. 6).

Sezione I
Principi generali

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimita' e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente di data 27 aprile 2006, n. 28, con la quale venivano approvate le modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Vista la nota di data 11 maggio 2006, prot. n. CDA/LV/3225, con la quale la citata deliberazione del CdA dell'ente veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i controlli di legittimita' e di merito; la quale risultava pervenuta al Ministero stesso in data 17 maggio 2006, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 17 luglio 2006;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi e contenuti del regolamento

  1. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, adottato con delibera del consiglio di amministrazione di data 21 novembre 2001, n. 64, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2002, il presente regolamento disciplina:

    il funzionamento degli organi e i criteri per stabilire i compensi;

    l'articolazione delle strutture e i relativi compiti;

    i criteri e le modalita' di assegnazione degli incarichi di direzione e responsabilita' delle stesse;

    i compiti e le responsabilita' dei dirigenti e le relative modalita' di valutazione.

  2. Con il presente regolamento, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, l'ente recepisce i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

    Art. 2. Separazione delle funzioni e responsabilita' di indirizzo politico-amministrativo e delle funzioni e responsabilita' gestionali

  3. Il consiglio di amministrazione, e la giunta per le materie ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, secondo le previsioni dell'art. 7 dello statuto.

  4. Il direttore generale e, relativamente agli incarichi ad essi attribuiti o alle specifiche materie ad essi delegate, i dirigenti dell'ente, esercitano le funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di impegnare l'ente verso l'esterno, di organizzare le risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

    Sezione II
    Funzionamento degli organi e criteri per stabilire i compensi

    Art. 3.

    Consiglio di amministrazione

  5. Composizione, modalita' di nomina e funzioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo statuto.

  6. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'esame del piano triennale e del bilancio di previsione, nonche' del conto consuntivo. Il consiglio si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente ne ravvisi l'opportunita', oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

  7. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente o, in caso di vacanza, assenza o impedimento, dal vicepresidente, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica o facsimile, che deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione, e che contiene l'ordine del giorno e, di norma, gli atti relativi; qualora tali atti non siano stati trasmessi con l'ordine del giorno, sono messi a disposizione del consiglio presso la sede dell'ente, almeno cinque giorni prima della riunione. I termini previsti dal presente comma possono essere abbreviati in caso di effettiva urgenza.

  8. Le riunioni e le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono verbalizzate a cura del segretario. Le funzioni di segretario sono attribuite dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ad un dirigente o funzionario dell'ente. Il verbale redatto dal segretario contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, dell'esito delle votazioni e delle deliberazioni assunte. Le deliberazioni sono assunte con voto palese; ciascun componente del consiglio puo' richiedere che sia inserito nel verbale il proprio intervento o dichiarazione di voto, che viene in tal caso redatto e letto nel corso della stessa seduta; di tale facolta' possono avvalersi i componenti del collegio dei revisori dei conti, il magistrato...

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