Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 16 luglio 1997, n. 323; Visto il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato ad esercitare talune funzioni, comprese quelle attribuite dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri relative a tutte le materie che riguardano l'area della Funzione pubblica; Considerate le modificazioni intervenute nell'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n.

321, e del decreto del Ministro per la funzione pubblica 16 luglio 1997, n. 323; Ritenuto che le modificazioni predette rendono necessario acquisire di nuovo il prescritto parere da parte del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 15 giugno 1998;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli uffici del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

  2. I procedimenti di competenza del Dipartimento della funzione pubblica devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo e ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Art. 2.

    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

  3. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento della funzione pubblica abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

  4. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento della funzione pubblica, della richiesta o della proposta.

    Art. 3.

    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

  5. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

  6. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

  7. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dell'avviso stesso.

  8. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

  9. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' il disposto di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Art. 4.

    Comunicazione dell'inizio del procedimento

  10. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

  11. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove non rese gia' note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per alcuni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo del Dipartimento della funzione pubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  12. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro dieci giorni, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

  13. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

    Art. 5.

    Partecipazione al procedimento

  14. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento della funzione pubblica sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.

  15. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e...

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