II. Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine691-692

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@TAR EMILIA ROMAGNA Ord. di rinvio 12 novembre 1998. Est. Brini - Comune di Imola c. Co.Re.Co. dell'Emilia Romagna

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Destinazione di quota dei proventi alla previdenza integrativa del personale di polizia competente all'irrogazione delle sanzioni stesse - Incidenza sul principio di imparzialità dell'azione amministrativa per l'incentivo alla funzione di accertamento - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 2 lett. a) e del comma 4 dell'art. 208 del decreto legislativo n. 285/1992 così come modificato col decreto legislativo n. 360/1993, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia ivi indicato (nel caso di specie, municipale), una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. (Nuovo c.s., art. 208) (1).

    (1) Questione nuova.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con deliberazione n. 644 del 23 aprile 1996, la giunta comunale di Imola stabiliva di destinare una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazione del codice della strada a favore del personale della polizia municipale, per finalità di assistenza e previdenza, in attuazione del disposto di cui all'art. 208 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 così come modificato dall'art. 109 del D.L.vo n. 360 del 10 settembre 1993.

Successivamente il consiglio comunale con la citata delibera n. 410 del 16 dicembre 1996 adottava le seguenti decisioni:

a) indiceva la gara per l'individuazione di una compagnia assicuratrice cui affidare la previdenza integrativa in questione;

b) approvava lo schema del relativo bando di gara;

c) approvava lo schema di capitolato speciale;

d) determinava le somme complessive (e quelle previste per ciascun anno, dal 1996 al 2000), da destinarsi alle predette finalità previdenziali;

e) dava atto che l'aggiudicazione dell'appalto assicurativo sarebbe stata subordinata alla valutazione di un'istituenda commissione tecnica.

La suddetta deliberazione veniva annullata dal comitato regionale di controllo con atto 90/040734 del 18 novembre 1996.

Avverso il suddetto annullamento è stato proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna col quale vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con separata...

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