Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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@PRETURA DI MILANO Ord. di rinvio 30 novembre 1998. Est. Martini - Imp. Sartirana ed altri.

Pena - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità ai reati in materia di edilizia e urbanistica - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della L. n. 689/1981, nella parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 60) (1).

    (1) Le citate sentenze Cass. pen., sez. III, 9 settembre 1996, Stefanini e Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 1996, Vacca, si trovano pubblicate rispettivamente in questa Rivista 1997, 419 ed ivi 1996, 1261.

Il pretore,

Premesso che con decreto emesso in data 2 agosto 1997 Sartirana Italo Mauro, Ribuoli Sergio e Brena Giovanni sono stati citati a giudizio innanzi a questo pretore, in relazione al reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985, per aver - il primo quale legale rappresentante della Srl T.I.E.R., società proprietaria degli immobili; il secondo quale direttore dei lavori; il terzo quale legale rappresentante della Spa Cemi Costruzioni Generali, società appaltatrice dei lavori - realizzato in Zibido San Giacomo, via Don Gnocchi n. 36, tre villette bifamiliari in variazione essenziale rispetto a quanto oggetto della concessione edilizia n. 2/1993 ed, in particolare, per aver mutato la destinazione d'uso dei piani sottotetto e seminterrato in locali adibiti alla permanenza di persone, con conseguente aumento di s.l.p., tramite le seguenti opere: installazione di impianti di riscaldamento e di illuminazione, piastrellatura delle pavimentazioni, predisposizione prese radio e TV, fatti commessi in epoca anteriore e prossima all'ottobre 1996;

All'udienza in data 30 settembre 1998, il P.M. ha modificato l'imputazione inserendo in luogo delle parole «in variazione essenziale» la locuzione «in totale difformità»;

Alla successiva udienza del 30 novembre 1998 gli imputati Sartirana Italo Mauro e Ribuoli Sergio avanzavano istanza di applicazione della seguente pena: mesi uno di arresto e lire 4.500.000 di ammenda, sostituita la pena detentiva con quella pecuniaria di lire 2.250.000: pena complessiva lire 6.750.000 di ammenda ciascuno e la loro difesa chiedeva al pretore, qualora non ritenesse di poter accogliere la richiesta di applicazione della pena, dato che la pena detentiva era stata sostituita con la pena pecuniaria, di sollevare questione di incostituzionalità dell'art. 60 della legge n. 689/1981, nella parte in cui non prevede la sostituzione della pena...

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