Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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@PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ric. 7 luglio 1999. Prov. Autonoma di Trento c. Pres. Cons. dei Ministri.

Acque pubbliche e private - Inquinamento - Illeciti ammini strativi - Diretta attribuzione di funzioni ai comuni - Rite nuta competenza della Provincia autonoma di Trento - Ri tenuta incostituzionalità del sistema di depurazione - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, in quanto con due disposizioni di cui alla norma si conferiscono in via diretta alle amministrazioni comunali, anche per la Provincia autonoma di Trento, funzioni che invece a norma dello statuto di autonomia competono alla provincia, e che compete semmai alla provincia di assegnare ai comuni, nell'ambito della propria discrezionalità legislativa. In particolare si contesta la legittimità costituzionale del sistema di depurazione che risulterebbe imposto alla provincia dalle regole statuite dal paragrafo 1.1 e dalle tabelle 3, 3A e 5 dell'allegato 5, e dalle connesse disposizioni dell'art. 28, comma 2 e dell'art. 59, comma 6. Infatti, la ventennale «esperienza legislativa ed applicativa, che ha condotto ad un sistema di depurazione efficace ed effettivo, secondo parametri di elevata qualità. . . porta a considerare il sistema disposto dalle parti contestate della nuova legislazione statale come solo apparentemente frutto di severità, ma in realtà come sistema contraddittorio e totalmente irrealizzabile nelle condizioni date, in quanto sostanzialmente incompatibile con i parametri raggiungibili dai presidi depurativi pubblici nell'ambito delle caratteristiche tecniche di questi secondo quanto statuito dalle direttive comunitarie». (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 56) (1).

    (1) Questione nuova. Per approfondimenti sulla disciplina posta dal recente D.L.vo n. 152/1999, v. M. SANTOLOCI e S. MAGLIA, La nuova normativa sull'inquinamento idrico, in questa Rivista 1999, 519 e, per un commento articolo per articolo, v. S. MAGLIA e O. DEL BARBA, Il codice della tutela delle acque, Ed. La Tribuna, Piacenza 1999.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con la presente impugnazione sono portate al giudizio di codesta ecc.ma Corte costituzionale alcune disposizioni del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», in relazione a distinti profili di lesione della autonomia della ricorrente provincia.

Precisamente, sono in primo luogo contestate due disposizioni dell'art. 56, in quanto, almeno ad una interpretazione letterale, con tali disposizioni si conferiscono in via diretta alle amministrazioni comunali, anche per la Provincia autonoma di Trento, funzioni che invece a norma dello statuto di autonomia competono alla provincia, e che compete semmai alla provincia di assegnare ai comuni, nell'ambito della propria discrezionalità legislativa.

Si tratta, come si dirà, di una contestazione formulata in via ipotetica, perché in effetti non è totalmente esclusa una diversa interpretazione delle disposizioni in questione, che porti a considerarle compatibili con le prerogative della provincia autonoma.

Fondamentalmente, dunque, il ricorso qui proposto investe un secondo profilo, non connesso al mero rispetto delle regole statutarie di riparto della competenza tra provincia e comuni, ma collegato invece alla sostanza dell'intervento normativo statale in materia di tutela delle acque: esso infatti investe i valori tabellari che i pubblici depuratori sono tenuti a rispettare in relazione agli inquinanti industriali. In particolare, si tratta della contestazione della legittimità costituzionale del sistema di depurazione che risulterebbe imposto alla ricorrente provincia dalle regole statuite dal paragrafo 1.1. e dalle tabelle 3, 3A e 5 dell'allegato 5, e dalle connesse disposizioni dell'art. 28, comma 2 e dell'art. 59, comma 6.

Nell'atto stesso di formulare tali contestazioni, la ricorrente provincia desidera porre in premessa un doppio ordine di considerazioni.

In primo luogo, la provincia desidera premettere che la propria contestazione non riguarda in alcun modo il sistema delle direttive comunitarie che il decreto legislativo statale è destinato ad attuare. Al contrario, essa ritiene che la propria legislazione, a difesa della quale la provincia propone la presente impugnazione, attui le direttive in questione più fedelmente della nuova legislazione statale, che ad avviso della provincia ne tradisce, nella parte in contestazione, la lettera e lo spirito. Né si tratta qui, come meglio si dirà, di una «più severa» normativa statale che per principio generale è sempre consentito agli Stati membri di introdurre, bensì di un diverso sistema di depurazione e di relativi requisiti, che contraddice quello proprio della direttiva, al quale corrisponde quello già in vigore nella Provincia di Trento.

In secondo luogo, la ricorrente provincia desidera sottolineare che la propria contestazione non nasce affatto, come potrebbe temersi, e come forse potrebbe riscontrarsi in diverse realtà territoriali, da un difetto di attenzione al problema della qualità delle acque, ma nasce invece da oltre venti anni di esperienza legislativa ed applicativa, che ha condotto ad un sistema di depurazione efficace ed effettivo, secondo parametri di elevata qualità.

È proprio tale esperienza che porta a considerare il sistema disposto dalle parti contestate della nuova legislazione statale come solo apparentemente frutto di «severità», ma in realtà come sistema contraddittorio e totalmente irrealizzabile nelle condizioni date, in quanto sostanzialmente incompatibile con i parametri raggiungibili dai presidi depurativi pubblici nell'ambito delle caratteristiche tecniche di questi secondo quanto statuito dalle direttive comunitarie.

Fatte tali premesse, sia consentito in primo luogo illustrare in estrema sintesi talune problematiche tecniche proprie di un sistema di depurazione, senza la cui conoscenza la materia oggetto del presente ricorso risulterebbe poco intelligibile; ed in relazione ad esse sia consentito poi di esaminare la legislazione statale in sè e in relazione alla concreta situazione specifica della Provincia di Trento.

La premessa fondamentale sta nella constatazione che gli impianti di depurazione pubblici sono...

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