Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine667-674

Page 667

@CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI Sez. IV, ord. di rinvio 7 febbraio 2000. Pres. ed est. Lignola - Imp. Nunziata ed altri.

Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Lettura diatti, documenti, deposizioni - Dichiarazioni di coimputato che si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Utilizzabilità - Lesione del principio del contraddittorio - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., così come integrato dalla sentenza n. 361/98 della Corte costituzionale, nella parte in cui consente di utilizzare le dichiarazioni rese da un coimputato che si sia avvalso della facoltà di non rispondere attribuendo alle stesse valore di prova, sebbene formatasi al di fuori del contraddittorio e con impedimento della facoltà di controesaminare. (C.p.p., art. 513) (1).

    (1) La citata sentenza Corte cost. 2 novembre 1998, n. 361, si trova pubblicata in Arch. nuova proc. pen. 1998, 653, con nota di PIETRO DUBOLINO, 513 e 500 c.p.p.: accoppiata vincente, o no? In merito all'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali rese da coimputati o di imputati in reato connesso che si avvalgano della facoltà di non rispondere, v. Cass. pen., sez. V, 15 luglio 1999, Larini, in questa Rivista 2000, 268. In parte motiva, la Corte dichiarava non manifestamente fondate altre due questioni di legittimità costituzionale da ritenersi ormai superate in quanto vertenti su parti dispositive dell'art. 1 del D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, non confermate in sede di conversione nella L. 25 febbraio 2000, n. 35, temporalmente successiva alla presente statuizione.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Nella tarda serata del 21 ottobore 1991 l'autoarticolato Fiat-Iveco, tg. CO932031, fu rinvenuto in agro d'Acerra, parzialmente fuori della sede stradale, con a bordo il corpo senza vita dell'autista, Daniele Lamperti. L'autopsia accertò che due proiettili d'arma da fuoco a carica unica avevano attinto la vittima e che uno di essi, perforando il polmone sinistro e lacerando l'arco aortico, n'aveva cagionato la morte. Il veicolo trasportava quattrocento sacchi di nocciole sgusciate, del valore di lire sessantasette milioni, diretti ad un'industria dolciaria svizzera.

Gli inquirenti ipotizzarono che si trattasse d'omicidio commesso nel corso di un tentativo di rapina e, pertanto, indirizzarono le indagini verso persone sospettate di esser dedite a rapine di camion trasportanti nocciole sgusciate, fra cui in particolare tali Clemente Vinciguerra, Lucio Addeo, Elia Nunziata, Sergio Malinconico e Salvatore Prisco.

Nel corso delle indagini preliminari Vinciguerra, imputato in procedimento connesso per delitti di rapina, formulò dichiarazioni accusatorie nei confronti di Nunziata, suo coimputato. Addeo, imputato quale mandante di concorso nei delitti in esame e successivamente prosciolto nell'udienza preliminare, accusò Nunziata, Malinconico e Prisco di essere gli autori della tentata ragpina e dell'omicidio: ciò egli aveva appreso dallo stesso Nunziata, il quale gli aveva manifestato l'intenzione di addossare la responsabilità dei delitti a Malinconico, a Prisco e a tale Nicola Napolitano, defunto cognato di Malinconico.

Nunziata, protestandosi estraneo ai fatti, accusò Malinconico, Prisco e Napolitano, dichiarando di aver appreso i fatti dai primi due.

Con decreto del 17 gennaio 1995, il Gup presso il Tribunale di Nola dispose il rinvio a giudizio di Nunziata, Malinconico e Prisco per rispondere, in concorso tra loro e con un mandante non identificato, di tentata rapina aggravata, omicidio aggravato, detenzione e porto illegali di pistola.

Nel corso del dibattimento di primo grado, celebrato avanti alla terza sezione della Corte d'assise di Napoli, Lucio Addeo, citato per essere esaminato ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura penale, si avvalse della facoltà di non rispondere; furono, pertanto, acquisiti al fascicolo per il dibattimento, ex art. 513 c.p.p., i verbali degli interrogatori da lui in precedenza resi al P.M. ed al Gip. Anche l'imputato Elia Nunziata si avvalse, in sede d'esame, della facoltà di non rispondere; furono, quindi, acquisiti i verbali degli interrogatori da lui resi al P.M. ed al Gip, nonché il verbale del confronto svoltosi, avanti al P.M., fra lui ed Addeo.

Con sentenza emessa il 14 novembre 1996, la corte d'assise dichiarò i tre imputati colpevoli dei reati loro ascritti e li condannò all'ergastolo con isolamento diurno per mesi cinque, oltre alle pene accessorie, alle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

L'affermazione di responsabilità di ciascuno degli imputati si fondava, come si legge nella motivazione della sentenza, su «accuse provenienti da due fonti: il Vinciguerra e l'Addeo accusano Nunziata; gli stessi Addeo e Nunziata accusano il Prisco ed il Malinconico». La pluralità delle fonti accusatorie consentiva, mediante il reciproco riscontro, la formazione di una prova sufficiente ai sensi dell'art. 192, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.

Tutti gli imputati proponevano appello, deducendo una serie di motivi, fra i quali l'asserita mancanza di prove idonee a fondare l'affermazione di responsabilità.

La prima udienza del processo d'appello si celebrava davanti a questa Corte all'udienza del 2 febbraio 2000. Dopo la relazione, il procuratore generale chiedeva la rinnovazione del dibattimento, allo scopo di procedere a nuovo esame del coimputato prosciolto Lucio Addeo e dell'imputato Elia Nunziata. I difensori degli imputati si opponevano, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 codice procedura penale e dall'art. 1.1 del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2, per violazione degli artt. 3, 77 e 138 della Costituzione.

La Corte riteneva la questione sollevata manifestamente infondata in relazione all'art. 6.3 L. 7 agosto 1997 n. 267, da applicarsi al momento, ed irrilevante, allo stato, per le altre norme impugnate. Disponeva, pertanto, la rinnovazione del dibattimento ed il nuovo esame di Addeo e Nunziata.

L'imputato Elia Nunziata, presente in aula, invitato a sottoporsi ad esame, dichiarava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere.

Il procuratore generale chiedeva, allora, di poter procedere alla contestazione, a norma degli artt. 500 comma 2 bis e 4, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, concernenti la responsabilità dei coimputati.

I difensori di tutti gli imputati si opponevano, reiterando la già proposta questione di legittimità costituzionale.

Page 668

Essi specificavano che le norme impugnate erano le seguenti:

1) Art. 1 primo comma del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, per violazione degli artt. 77, secondo comma, 138, primo comma, e 3, primo comma della Costituzione italiana.

2) Art. 1 terzo comma della legge 7 agosto 1997 n. 267, per violazione dell'art. 111, quarto comma precedente il primo comma dello stesso, della Costituzione italiana, come introdotto dall'art. 1 della L. Cost. 23 novembre 1999 n. 2.

3) Art. 1 quinto comma della L. 7 agosto 1977 n. 267, per violazione del medesimo comma dell'art. 111 Costituzione italiana.

La Corte aggiornava la discussione della questione all'udienza odierna, assegnando un termine alle parti per depositare memorie illustrative.

In data 3 febbraio 2000 i difensori dell'imputato Nunziata depositavano memoria in cancelleria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - I giudici di primo grado, a seguito del rifiuto dell'imputato Elia Nunziata di sottoporsi ad esame, nel corso del giudizio di primo grado, acquisirono al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni da lui rese al pubblico ministero ed al Gip nel corso delle indagini preliminari.

Essi valutarono, poi, tali dichiarazioni per affermare la colpevolezza, oltre che di Nunziata, dei coimputati Malinconico e Prisco.

Tale modus procedendi era pienamente conforme alla normativa vigente all'epoca della sentenza appellata. L'art. 513 del codice di procedura penale, nella versione risultante dall'applicazione delle sentenze 254/92 e 60/95 della Corte costituzionale, consentiva, infatti, l'acquisizione agli atti del fascicolo di ufficio di quelle dichiarazioni e la loro utilizzazione ai fini del decidere.

Quella normativa fu poi profondamente modificata con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997 n. 267 e con la successiva sentenza n. 361 della Corte costituzionale, emessa in data 26 ottobre-2 novembre 1998.

La legge 287 previde, infatti, che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari non potevano, se il dichiarante non avesse reso l'esame dibattimentale perché assente o contumace o perché avesse rifiutato di sottoporsi all'esame, essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso. Essa introdusse norme transitorie per consentire alle parti interessate di ottenere una nuova citazione del dichiarante.

La predetta normativa transitoria, tuttora valida, è stata applicata da questa Corte nel caso di specie.

La sentenza 361, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 210 e 513, comma 2, c.p.p., integrò la disciplina dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese, prima del dibattimento, da un coimputato a carico di altri: essa stabilì, infatti, che, in mancanza dell'accordo delle parti, era possibile applicare l'art. 500, commi 2 bis e 4, del codice di procedura penale.

La richiesta del procuratore generale di contestare a Nunziata le dichiarazioni da lui rese, a carico dei coimputati, nel corso delle indagini preliminari, si basa appunto su tale norma, tuttora vigente.

La possibilità di utilizzare dichiarazioni rese da un imputato, che si sia avvalso della facoltà di non rispondere, nei confronti di un coimputato e senza il consenso di costui, è presupposto e funzione delle contestazioni richieste dal pubblico ministero ed autorizzate dall'art. 513, secondo comma, come integrato dalla sentenza 361. Tale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT