Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE DI BOLZANO Ufficio del Gip Ord. di rinvio 16 marzo 2000. Pres. ed est. Mori - Imp. X.

Violenza sessuale di gruppo - Circostanze attenuanti - Minore gravità - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al reato ex art. 609 bis - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609 octies c.p. nella parte in cui non prevede che la violenza sessuale di gruppo possa essere di minore gravità, così come avviene per la violazione del singolo sanzionata all'art. 609 bis c.p. (C.p., art. 609 octies) (1).

    (1) In merito all'esclusione dell'attenuante della minore gravità di cui all'art. 609 bis comma 3 c.p., in tema di violenza sessuale di gruppo, v. Cass. pen., sez. III, ord. 9 settembre 1996, Hodca, in questa Rivista 1996, 1066. In dottrina, per riferimenti di carattere generale, v. V. MUSACCHIO, Il delitto di violenza sessuale, Ed. Cedam, Padova 1999 e A. GIANGUIDO, Le nuove norme sulla violenza sessuale, Ed. Utet, Torino 1997.


(Omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE. - I due indagati, che si trovavano con altri cinque loro compagni in un parcheggio al termine di una pista di sci, probabilmente resi euforici da alcolici bevuti «per riscaldarsi», hanno iniziato a molestare una giovane donna incontrata nel parcheggio. Le molestie sono divenute da verbali, materiali, i due indagati hanno afferrato e trattenuto la ragazza, hanno tentato di baciarla e l'hanno palpata. La violenza esercitata è stata effettiva, sia perché la ragazza è stata impedita nei suoi movimenti, sia perché per liberarsi ha dovuto lottare energicamente, finendo anche a terra. Indubbia è la componente sessuale della molestia, stante baci e palpamenti in parti intime.

I due indagati, arrestati subito dopo il fatto, non hanno negato l'episodio ed hanno chiesto patteggiamento per il reato di molestie oppure di violenza attenuata con il riconoscimento di minor gravità (art. 609 bis u.c.).

Il pubblico ministero, pur riconoscendo che oggettivamente, se la violenza fosse stata commessa da una sola persona, avrebbe dovuto trovare applicazione la figura attenuata di reato, che consente di addivenire ad una pena patteggiabile, non ha ritenuto di poter addivenire al patteggiamento perché la fattispecie, per espressa volontà del legislatore, rientra nell'ipotesi della violenza di gruppo (in quanto commessa da più di una persona...

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