Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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@TRIBUNALE DI UDINE Ord. di rinvio 7 agosto 2000. Est. Antonini Drigani - Miani ed altro (avv.ti Scalettaris) c. Brianti (avv. Bianchi).

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Differimento del termine - Termine dilatorio ex art. 6, quinto comma, L. n. 431/1998 - Termine minimo di nove mesi ex art. 1, primo comma, D.L. n. 32/2000 - Potere del giudice di concedere un termine inferiore in relazione a particolari situazioni riguardanti il locatore - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,comma 1, D.L. 25 febbraio 2000 n. 32, convertito dalla legge 20 aprile 2000 n. 97, nella parte in cui detta norma - con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 - prevede che il termine dilatorio dettato da quest'ultima disposizione non possa comunque essere inferiore a nove mesi, senza consentire cioè al giudice di valutare la sussistenza di situazioni riguardanti la persona del locatore che valgano a giustificare la fissazione di un termine di rilascio dell'immobile di minore durata. (D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, art. 1) (1).

    (1) A quanto consta, prima ordinanza di rinvio a sottoporre il decreto sugli sfratti al test di costituzionalità.

(Omissis). - Il giudice, vista l'istanza per la rifissazione della data di esecuzione dello sfratto ai sensi dell'art. 6 commi 4, 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 presentata da Brianti Giuseppe;

Lette le controdeduzioni di parte locatrice con riferimento al disposto di cui all'art. 1 del D.L. 25 febbraio 2000 n. 32 convertito nella L. 20 aprile 2000 n. 97 (a mente del quale, nell'ipotesi in cui il conduttore dell'immobile appartenga ad una delle «categorie protette» elencate nel quinto comma dell'art. 6 della legge n. 431, il differimento della data del rilascio deve avvenire nel rispetto - oltre che di un termine massimo di dilazione di 18 mesi - anche di un termine minimo di dilazione di mesi 9), deduzioni così formulate e qui riprese: «a parere della difesa del locatore la norma ora ricordata si presenta sotto numerosi profili di assai dubbia compatibilità con i principi della Costituzione.

Ciò alla luce delle considerazioni che seguono. a) Ciò che deve essere sottolineato innanzitutto è che la norma in esame prevede un termine dilatorio minimo.

Ora: la predeterminazione legale di un termine dilatorio minimo sembra rappresentare un elemento di netta rottura con l'impostazione di fondo della disciplina della materia.

È bensì vero che una tale prefissazione da parte del legislatore non costituisce una novità assoluta nella materia: infatti già nel passato alcuni provvedimenti legislativi di sospensione o di proroga delle esecuzioni - come, per esempio, le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 10 del decreto legge n. 9 del 1982, convertito dalla legge n. 94 del 1982 - avevano previsto la possibilità della rifissazione del giorno dell'esecuzione con fissazione di un termine minimo. Ma si trattava di previsioni eccezionali che negli anni più recenti il legislatore non aveva più reiterato.

Si consideri del resto che l'art. 56 della legge n. 392 del 1978, disposizione di portata generale che ha sempre costituito - e...

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