Ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale

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@TRIBUNALE DI CAGLIARI Ord. di rinvio 27 gennaio 2000. Pres. ed est. Lener - Imp. Fois.

Misure di sicurezza - Personali - Manicomio giudiziario - Ricovero di imputato prosciolto per infermità mentale - Applicazione indifferenziata della misura di sicurezza - Lesione del diritto alla salute - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 c.p., nella parte in cui tale disposizione, prevedendo un'applicazione indifferenziata della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti dell'imputato prosciolto per infermità mentale psichica o addirittura nei confronti dell'indagato o di colui non ancora condannato (e ritenuto socialmente pericoloso), prescinde dalla natura e dal tipo di infermità mentale e soprattutto dal tipo di cura più idonea al recupero od attenuazione del deficit e della pericolosità sociale. (C.p., art. 222) (1).

    (1) Per riferimenti in tema, v. la citata sentenza Corte cost. 24 luglio 1998, n. 324, in questa Rivista 1998, 847. Si veda, pure, Corte cost. 11 giugno 1999, n. 228, in Giur. cost. 1999, 2063 che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, primo comma, del codice penale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione. Infine, nel senso di ritenere che il proscioglimento di un imputato per incapacità di intendere e di volere, dovuta ad infermità psichica, determini una presunzione di pericolosità sociale giustificativa dell'applicazione della misura di sicurezza de quo, v. Cass. pen., sez. V, 21 maggio 1986, Mollica, in questa Rivista 1987, 275.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Fois Andrea è stato tratto al giudizio di questo tribunale con decreto del giudice dell'udienza preliminare di Cagliari in data 9 marzo 1999 per rispondere del reato in epigrafe.

Nel corso delle varie udienze dibattimentali sono stati prodotti dalle parti atti e documenti, sono stati esaminati alcuni testimoni ed è stata disposta ed espletata perizia psichiatrica per accertare l'attuale stato di salute mentale dell'imputato nonché la sua eventuale pericolosità sociale.

All'udienza del 20 gennaio 2000 la difesa dell'imputato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 222 e 206 c.p. in relazione agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione assumendo che i citati articoli del codice penale parrebbero in contrasto con le norme costituzionali in materia di tutela della salute e dei diritti inviolabili del cittadino e della comunità laddove, «prevedendo un'applicazione indifferenziata della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti dell'imputato prosciolto per infermità psichica o addirittura nei confronti dell'indagato o di colui non ancora condannato (e ritenuto socialmente pericoloso), prescindono dalla natura e dal tipo di infermità mentale e soprattutto dal tipo di cura più idonea al recupero od attenuazione del deficit e della pericolosità sociale. Non considerando altresì che in alcuni casi specifici, come in quello di specie, l'internamento in una struttura come quella dell'ospedale psichiatrico giudiziario, sarebbe particolarmente dannosa per la salute dell'imputato».

La stessa difesa ha aggiunto che lo spirito garantista della Carta costituzionale, che ha informato anche le innovative leggi in materia di malattie mentali come la legge 13 marzo 1978, n. 180 e la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sembra non fare ancora parte completamente dell'ordinamento penale, in particolare del sistema delle misure di sicurezza ove l'applicazione delle stesse prescinde dallo spirito di tutela della salute che «inteso nel senso più ampio del termine, deve comprendere anche il diritto ad avere la cura più idonea in relazione sia al tipo di malattia, sia alle cure ed alle strutture, non necessariamente giudiziarie ma anche private, istituite per l'assistenza ai malati di mente» e sempre che le stesse siano in grado di contemperare il diritto alla salute, «come costituzionalmente inteso, con quello, anch'esso costituzionalmente garantito, di...

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