Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine821-823

Page 821

@TRIBUNALE DI SIRACUSA 10 giugno 2003, n. 1034. Est. Tanasi - Imp. Sanfilippo ed altri.

Società - Reati societari - Insider trading - Configurabilità del reato - Indeterminatezza dell'elemento oggettivoIllegittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, terzo comma, T.U.M.F., per violazione del principio di tassatività, che è uno dei corollari dell'art. 25 della Costituzione. Infatti, la formula- zione di tale disposizione non consente di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurvi un'ipotesi concreta, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. In sostanza, ciò che rimane del tutto indeterminato è stabilire in quali casi l'impatto dell'informazione sul mercato finanziario possa determinare una variazione sensibile del prezzo dei titoli stessi. Tale incertezza non consente di distinguere i comportamenti penalmente leciti da quelli illeciti. (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 180).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Nel processo che vede imputato Ciancio Sanfilippo Mario più altri per il reato di cui all'art. 180, primo, secondo, terzo e quarto (c.d. insider trading) decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico dei mercati finanziari) - che ha dato attuazione alla legge delega n. 52/ 96 - la difesa ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. c) di tale legge delega e del detto art. 180 per violazione degli artt. 3, 25 comma secondo e 76 della Costituzione.

Sulle predette eccezioni di costituzionalità il giudice osserva quanto segue.

Sotto un primo profilo, la difesa ha rilevato come la compatibilità della legislazione in materia penale con il principio di riserva assoluta di legge di cui all'art. 25 secondo comma e con l'art. 76 della Costituzione è subordinata alla presenza, nella legge delega, di «indicazioni così dettagliate e precise da far considerare l'attività di Governo come un'opera meramente esecutiva». Nel caso in esame, ritiene la difesa, detta compatibilità non sussiste in quanto non può essere considerata in linea col principio di legalità una legge delega - quale la n. 52/1996 - che all'art. 3 lett. c) prevede che le sanzioni penali possono essere previste «per assicu- rare l'osservanza alle disposizioni dei decreti legislativi», senza specificare tali disposizioni e le relative condotte. Da ciò consegue che unico e vero arbitro della scelta delle condotte punibili è stato il potere esecutivo, in contrasto con il principio della riserva di legge.

Un altro profilo per il quale la difesa eccepisce la violazione dell'art. 25 secondo comma Cost. attiene al mancato rispetto del principio di tassatività della fattispecie penale.

Infatti, l'art. 180 comma terzo T.U.M.F. definisce l'informazione privilegiata come «l'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzare sensibilmente il prezzo». Sostiene la difesa che...

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