Ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine787-788

Page 787

@TRIBUNALE DI PISA Uff. del Gip, Ord. 20 aprile 2006, n. 1587. Est. Murano - Imp. Erra ed altri.

Reato - Estinzione (Cause di) - Prescrizione - Termini - Previsione ex art. 157, comma 5, c.p. - Applicabilità a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5, c.p., come novellato dall'art. 6, n. 1, della legge n. 251/05 (c.d. ex Cirielli) nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace. (C.p., art. 157; L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6) (1).

    (1) Recentemente si sta assistendo ad un proliferare di questioni di legittimità costituzionale con riferimento alla c.d. ex Cirielli. Per ulteriori approfondimenti si vedano Trib. pen. Padova 1 febbraio 2006, in questa Rivista 2006, 515 con nota di LISI, Brevi note in ordine ad alcune fattispecie di incostituzionalità delle nuove norme in materia di prescrizione e Trib. pen. di Paola 12 dicembre 2005, in D&G 2006, f. 1, 43 con nota di FERRUA.


IN DIRITTO. - A seguito della proposizione di due querele reciprocamente sporte da Erra Giada, Cardini Gabriele e Cardini Osman, da una parte, e Joannas Cristina e Joannas Francesco, dall'altra, si iniziava procedimento penale nei confronti di tutti gli indagati nei confronti dei quali venivano ipotizzati i reati di lesioni personali ed ingiurie commesse in San Miniato (PI) in data 10 giugno 2001.

Con riguardo a tali reati il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione ritenendo l'intervenuta prescrizione dei medesimi sulla base della disposizione del quinto comma dell'art. 157 c.p. come modificato dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 («Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni»).

Avverso la richiesta di archiviazione proponevano opposizione Joannas Cristina e Joannas Francesco sostanzialmente contestando l'applicabilità della disposizione normativa richiamata dal pubblico ministero poiché per i reati ipotizzati la pena prevista non risulta diversa dalla pena pecuniaria (al reato di cui all'art. 582 c.p. è applicabile la pena pecuniaria accompagnata da quella...

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