Ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale
Autore | Casa Editrice La Tribuna |
Pagine | 787-788 |
Page 787
@TRIBUNALE DI PISA Uff. del Gip, Ord. 20 aprile 2006, n. 1587. Est. Murano - Imp. Erra ed altri.
Reato - Estinzione (Cause di) - Prescrizione - Termini - Previsione ex art. 157, comma 5, c.p. - Applicabilità a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.
Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5, c.p., come novellato dall'art. 6, n. 1, della legge n. 251/05 (c.d. ex Cirielli) nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace. (C.p., art. 157; L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6) (1).
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(1) Recentemente si sta assistendo ad un proliferare di questioni di legittimità costituzionale con riferimento alla c.d. ex Cirielli. Per ulteriori approfondimenti si vedano Trib. pen. Padova 1 febbraio 2006, in questa Rivista 2006, 515 con nota di LISI, Brevi note in ordine ad alcune fattispecie di incostituzionalità delle nuove norme in materia di prescrizione e Trib. pen. di Paola 12 dicembre 2005, in D&G 2006, f. 1, 43 con nota di FERRUA.
IN DIRITTO. - A seguito della proposizione di due querele reciprocamente sporte da Erra Giada, Cardini Gabriele e Cardini Osman, da una parte, e Joannas Cristina e Joannas Francesco, dall'altra, si iniziava procedimento penale nei confronti di tutti gli indagati nei confronti dei quali venivano ipotizzati i reati di lesioni personali ed ingiurie commesse in San Miniato (PI) in data 10 giugno 2001.
Con riguardo a tali reati il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione ritenendo l'intervenuta prescrizione dei medesimi sulla base della disposizione del quinto comma dell'art. 157 c.p. come modificato dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 («Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni»).
Avverso la richiesta di archiviazione proponevano opposizione Joannas Cristina e Joannas Francesco sostanzialmente contestando l'applicabilità della disposizione normativa richiamata dal pubblico ministero poiché per i reati ipotizzati la pena prevista non risulta diversa dalla pena pecuniaria (al reato di cui all'art. 582 c.p. è applicabile la pena pecuniaria accompagnata da quella...
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