Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale

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Rivista penale 5/2013
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
CORTE DI APPELLO PENALE DI ANCONA
ORD. DI RINVIO 18 FEBBRAIO 2013
PRES. FANULI – EST. FANULI – IMP. WADE MOR
Ricettazione y Circostanze y Attenuante della spe-
ciale tenuità del danno y Prevalenza sulla recidiva
reiterata y Divieto y Questione rilevante e non mani-
festamente infondata di legittimità costituzionale.
. Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt.
3, 25 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p., nella parte in
cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 648, comma 2, c.p., sulla reci-
diva di cui all’art. 99, comma 4, c.p.. (c.p., art. 69) (1)
(1) Nello stesso senso, si veda la recente pronuncia della Corte Cost.
15 novembre 2012, Trib. Pen. Torino in proc. pen. S.M., in questa
Rivista 2013, 17, già richiamata in parte motiva, che, anche se in
riferimento a diversa fattispecie, conferma come costituzionalmente
illegittimo, in riferimento agli stessi articoli oggetto nella massima di
cui sopra, l’art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui prevede il
divieto di prevalenza della circostanza attenuante sulla recidiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso in fatto
- che, a seguito di indagini svolte dal Nucleo Mobile
della Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pesaro citava a giudizio Wade Mor
per rispondere del reato di ricettazione di alcuni capi di
abbigliamento recanti marchi contraffatti e del reato di
detenzione per la vendita di detti prodotti. Con la recidiva
reiterata, specif‌ica ed infraquinquennale;
- che con sentenza in data 4 giugno 2009 il Tribunale di
Pesaro, all’esito di giudizio abbreviato, riteneva l’imputato
colpevole dei reati ascrittigli, unif‌icati ex art. 81 cpv c.p. e
ritenuta, quanto al reato di ricettazione, l’ipotesi attenuata
di cui al secondo comma di cui all’art. 648 c.p., lo condan-
nava, con l’aumento per la recidiva “specif‌ica e recente” e
per la continuazione e la riduzione per il rito alla pena di
mesi tre di reclusione ed € 300 di multa;
- che avverso detta sentenza ha interposto appello l’im-
putato, limitandosi a censurare il diniego delle attenuanti
generiche e l’eccessività della pena;
- che ha interposto ricorso per cassazione – convertito
in appello ex art. 580 c.p.p. – il Procuratore Generale della
Repubblica, lamentando la erronea qualif‌icazione della re-
cidiva (correttamente contestata come reiterata specif‌ica
infraquinquennale) come “specif‌ica e recente”; la elusione
del prescritto criterio di comparazione tra la contestata
recidiva reiterata pluriaggravata e l’attenuante del fatto di
particolare tenuità di cui all’art. 648, comma 2, c.p. e, so-
prattutto, la violazione del principio stabilito nell’art. 69,
comma 4, c.p.p., del divieto di sub-valenza della recidiva
reiterata. La pena irrogata – evidenzia il P.G. a seguito
delle denunziate violazioni di legge, risulta illegale per
difetto, non potendosi in alcun modo ad essa pervenire,
anche a voler muovere dal minimo edittale del delitto di
ricettazione (anni due di reclusione ed € 516 di multa);
- che all’odierna udienza, f‌issata per la discussione
delle suddette impugnazioni, la Corte ritiene di sollevare
d’uff‌icio la questione di legittimità costituzionale – per
violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione
– dell’art. 69, comma 4, c.p., come sostituito dall’art 3, L. 5
dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto
di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art.
648, comma 2, c.p. sulla recidiva di cui all’art. 99, comma
4, c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevanza della questione
La questione è sicuramente rilevante nel presente
giudizio in quanto, in caso di accoglimento, si dovrebbe
irrogare una pena identica o persino inferiore rispetto a
quella inf‌litta dal primo giudice (impugnata, non infonda-
tamente, nel quantum dall’imputato), atteso che la mode-
sta gravità del fatto indurrebbe a ritenere l’attenuante ad
effetto speciale di cui all’art. 648, comma 2, c.p. sicura-
mente prevalente sulla recidiva. Si dovrebbe – in caso con-
trario – sicuramente accogliere l’impugnazione del P.G.,
irrogando, per l’effetto, una pena di gran lunga superiore a
quella inf‌litta dal primo giudice.
Al riguardo va rilevato come la recidiva non è stata
oggetto di impugnazione da parte dell’imputato.
Non vi è dubbio, comunque, che si tratti di recidiva
reiterata (specif‌ica ed infraquinquennale) atteso che,
come emerge dal certif‌icato penale dell’imputato, lo
stesso è stato condannato, la prima volta, dal Tribunale di
Milano (sentenza irrevocabile il 4 marzo 2006) alla pena
di anni re di reclusione ed € 300 di multa per il delitto
di commercio di prodotti con segni falsi; la seconda volta,
dal Tribunale di Rimini (sentenza irrevocabile il 15 marzo
2007) alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 180 di
multa per i reati di ricettazione e commercio di prodotti
con segni falsi.
Nel caso in esame non sarebbe possibile escludere la re-
cidiva seppur facoltativa, sia perché la relativa statuizione
non è stata oggetto di specif‌ico motivo di appello da parte
dell’imputato, sia perché secondo l’insegnamento della
giurisprudenza costituzionale, confermato dalla dottrina

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